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Marcatura CE: Cavi elettrici allineamento della CEI 64-8;V4 al Reg. (UE) 305/2011 prodotti da costruzione

Dal 01 giugno è in vigore la V4 della norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua"

La variante 4 rappresenta un allineamento della Norma CEI 64-8:2012 all'articolo 2 co. 3 del Reg. (UE) 305/2011 " CPR prodotti da costruzione".

La novità riguarda infatti la scelta dei cavi elettrici destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse.

La Norma CEI 64-8 V4 è destinata a sostituire e/o integrare gli articoli 527.1 “Precauzioni da prendere all’interno di un ambiente chiuso”, 751.04.2.8 “Requisiti delle condutture per evitare la propagazione dell’incendio” e 751.04.3 “Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.2” della Norma CEI 64-8:2012, con validità in parallelo fino al 31 dicembre 2017.

Per la validità in parallelo è necessario fare riferimento alla nota indicata nella Variante, che recita: Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante”.

Consulenza marchio CE: norme aggiornate per la direttiva RED

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2016/C 460/03 del 09 dicembre 2016 è stato aggiornato l'elenco delle norme armonizzate della direttiva RED 2014/53/EU che abroga la direttiva 1999/5/CE R&TTE.

La nuova direttiva RED specifica che i fabbricanti debbono assicurare che le apparecchiature radio definite all'articolo 2 siano progettate e costruite secondo i seguenti requisiti essenziali:

1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire:

a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione;

b) un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE.

2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose.

3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai seguenti requisiti essenziali:

a) interagiscono con accessori, in particolare con carica batteria standardizzati;

b) interagiscono con altre apparecchiature radio via rete;

c) possono essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione;

d) non danneggiano la rete o il suo funzionamento, né abusano delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;

e) contengono elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;

f) supportano caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;

g) supportano caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;

h) supportano caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;

i) supportano alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un software nell'apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.

Per le apparecchiature radio è prevista l'apposizione del marchio CE.

Il marchio CE deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta.

Il marchio CE deve essere inoltre apposto in modo visibile e leggibile sull'imballaggio.

L'elenco delle norme armonizzate pubblicato nella comunicazione 2016/C 460/03 sostituisce tutti gli elenchi precedentemente pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

 

CENSET consulenza marchio CE

 

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Corso Trattoristi e corso Fitofarmaci a Viterbo

Presso le nostre aule di Sutri e di Viterbo, sono disponibili i corsi Trattoristi e Fitofarmaci (Dlgs 81/08 formazione secondo quanto previsto dall’art 73 comma 5 in sede di Conferenza accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e Dlgs 150/2012 per attuazione del DRG 2009/128/CE e successive modifiche apportate dalla Regione Lazio con DRG 628 del 13/11/2015).

Il corso per Trattoristi ed il corso Fitofarmaci saranno erogati su Viterbo ad un costo promozionale di € 60,00 + IVA per un periodo limitato.

Se i corsi fossero di Vostro interesse, potete contattarci allo 0761 608 206 per richiedere maggiori informazioni.

 

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Sicurezza sul lavoro: DVR rischio fulminazione D.lgs 81/08

I fulmini sono originati da enormi differenze di potenziale (nell'ordine di milioni di Volt) che si vengono a creare all’interno delle nubi temporalesche.

Le particelle di acqua e di ghiaccio più piccole all'interno delle nubi tendono a caricarsi positivamente ponendosi alla sommità della nube, mentre quelle più grandi si dispongono alla base e tendono a caricarsi negativamente.

Il D.Lgs 81/2008 all'art. 84 "Protezioni dai fulmini" cita:

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.

I fulmini infatti possono provocare gravi danni a cose e persone.

La valutazione nei luoghi di lavoro del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche (D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 “testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”), deve essere eseguita con la norma tecnica CEI EN 62305-2, in vigore dal primo marzo 2013:

  • CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) “Principi generali”
  • CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) “Valutazione del rischio” Nuova edizione
  • CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) “Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone”
  • CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) “Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture”
  • Guida CEI 81-2 “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini”

Un fulmine può causare danni in funzione al tipo di costruzione, a ciò che si trova al suo interno e alle attività che vi si svolgono.

Si distinguono tre tipologie principali di danno che possono manifestarsi come conseguenza di una fulminazione come riportato:

  • D1: danno ad esseri viventi per elettrocuzione;
  • D2: danno materiale;
  • D3: guasto di impianti elettrici ed elettronici.

Ciascun tipo di danno può produrre diverse perdite:

  • L1: perdita di vite umane (inclusi danni permanenti);
  • L2: perdita di servizio pubblico;
  • L3: perdita di patrimonio culturale insostituibile;
  • L4: perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività)

I rischi da valutare in una struttura possono essere:

  • R1: rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti);
  • R2: rischio di perdita di servizio pubblico;
  • R3: rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile;
  • R4: rischio di perdita economica.

Una volta stabilito il limite massimo di rischio tollerabile (RT), la valutazione consente la scelta delle misure di protezione da adottare per ridurre il rischio a tale limite.

il rischio per un danno da fulminazione risulta determinato, secondo la norma in questione, dalla relazione:

R = N x P x L

dove:

N

è il numero di eventi pericolosi

P

è la probabilità di danno

L

è la perdita in seguito al danno

 

Se R ≤RT

Se R > RT

la protezione contro il fulmine non è necessaria

debbono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R RT per tutti i rischi a cui è interessata la struttura

Secondo la Norma CEI EN 62305-2 per la valutazione nei luoghi di lavoro del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche si applica in linea generale la seguente procedura:

  1. Identificazione della struttura da proteggere;
  2. Identificazione delle caratteristiche della struttura;
  3. Identificazione di tutti i tipi di perdita e dei corrispondenti rischi;
  4. Determinazione del rischio R per ogni tipo di perdita;
  5. Valutazione della necessità della protezione (installazione LPS)

Ai fini della valutazione è necessario prendere in considerazione la densità annua di fulmini a terra per km/quadrato, la struttura stessa oggetto della valutazione, gli impianti presenti in essa ed il contenuto, le persone nella struttura e quelle nella fascia fino a 3 metri all’esterno nonché l'ambiente circostante.

CENSET aiuta il Datore di lavoro nella stesura della valutazione nei luoghi di lavoro del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche.

 

Marchio CE: norme armonizzate settembre 2016 direttiva macchine, DPI, RED e imbarcazioni da diporto

Come consuetudine segnaliamo gli aggiornamenti delle norme armonizzate delle direttive che prevedono la marcatura CE.

Questo mese le direttive interessate sono:

  • Direttiva macchine 2006/42/CE Comunicazione  2016/C 332/01
  • Direttiva DPI  89/686/CEE Comunicazione  2016/C 332/02
  • Direttiva RED 2014/53/EU  Comunicazione  2016/C 332/03
  • Direttiva Imbarcazioni da diporto 2013/53/EU Comunicazione  2016/C 332/04

Ognuna di queste direttive prevede l'apposizione del marchio CE.

Per la direttiva macchine possiamo individuare norme di tipo A, B o C.

Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva macchine, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità.

Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine.

L’applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante indicano che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L’applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.

Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine.

I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o B. L’applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della parte 1. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine deriva dall’applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.

I vari elementi del marchio CE apposti sulla macchina devono avere ragionevolmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore ai 5 mm.

La Direttiva DPI  89/686/CEE  invece interessa qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza. Sono esonerati dall'attestato di certificazione «CE» i modelli di DPI di progettazione semplice di cui il progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente l'efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se graduali, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore È vietato apporre sui DPI marchi o iscrizioni atti a creare confusione con il marchio CE.

Della Direttiva RED 2014/53/EU e della marcatura CE dei prodotti contemplati nel suo ambito di applicazione, abbiamo parlato in questo articolo.

La direttiva Imbarcazioni da diporto 2013/53/EU si applica invece a:

a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;

b) moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate;

c) componenti elencati all’allegato II della direttiva se immessi sul mercato dell’Unione separatamente;

d) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati su o in unità da diporto;

e) motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;

f) unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante

L'applicazione delle norme armonizzate da presunzione di conformità per l'apposizione del marchio CE.

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PdfMARCHIO CE MACCHINE, RED, DPI, DIPORTO SETTEMBRE 2016.pdf 1494 kB

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