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Marcatura CE: Apparecchiature radio, novità normative febbraio 2018

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

Prime pubblicazioni:

  • EN 300 422-4 V2.1.1 Microfoni wireless. Audio PMSE fino a 3 GHz. Parte 4: Dispositivi ad ascolto assistito incluso amplificatori di suono individuali e sistemi induttivi fino a 3 GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE
  • EN 301 511 V12.5.1 Sistema GSM per comunicazioni mobili. Apparecchiatura per stazioni mobili (MS). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

Fonte: Eurlex

 

CENSET Consulenza marcatura CE

Marcatura CE: recipienti semplici a pressione direttiva 2014/29/UE prime pubblicazioni di febbraio 2018

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione

Prime pubblicazioni

  • EN ISO 9606-1:2017 Prove di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Parte 1: Acciai (ISO 9606-1:2012)

Fonte: Eurlex

CENSET Consulenza marcatura CE

Privacy: Nuovo Regolamento Privacy Europeo 679/2016

Mancano meno di 100 giorni al 25 maggio 2018, giorno in cui entrerà in vigore il Regolamento Europeo 679/2016 il quale diventerà il nuovo riferimento normativo per ciò che concerne la protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e la relativa libera circolazione (Link ufficiale).

Il nuovo regolamento privacy  (UE) 679/2016 va a sostituire l'attuale D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Il mancato rispetto del nuovo regolamento può comportare sanzioni fino al 4% del fatturato.

Sono soggette al rispetto del Regolamento tutte le aziende che trattano i dati di persone fisiche come, ad esempio,  dati fiscali e bancari di un lavoratore a cui viene corrisposto uno stipendio.

A seconda della tipologia dell'azienda e in funzione dei dati delle persone fisiche che sono trattati è necessario provvedere ad eseguire:

  • Raccolta di informazioni e analisi del trattamento dei dati svolto
  • Redazione DPS (Documento Programmatico della sicurezza)
  • Redazione "Informativa" e "Consenso"
  • Nomine Incaricati al trattamento e relativa formazione
  • Redazione del Registro del trattamento dei dati
  • Verifica della conformità delle modalità di trattamento con il nuovo regolamento privacy (RGPD)
  • Monitoraggio e tracciamento delle attività

Solo in alcuni casi è necessario nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) anche chiamato  Data Protecion Officer (DPO).

Il DPO deve essere nominato:

  • se il trattamento dei dati è svolto da un organismo pubblico
  • se le attività principali dell'azienda comportano un monitoraggio regolare e sistematico di interessi su larga scala
  • Se le attività principali dell'azienda comportano una gestione di "dati particolari" relativi alla persona fisica ed in particolare:
    1. origine razziale o etnica
    2. opinioni politiche
    3. convinzioni filosofiche o religiose
    4. appartenenza sindacale
    5. dati genetici
    6. dati biometrici
    7. dati relativi alla salute
    8. vita sessuale e orientamento
    9. informazioni relative a condanne o reati

Il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati:

  • da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
  • da autorità di pubblica sicurezza.

 

Marcatura CE: Attrezzature a pressione norme direttiva 2014/68/UE febbraio 2018

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

Prime pubblicazioni

  • EN 10028-1:2017 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 1: Requisiti generali
  • EN 10028-2:2017 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 2: Acciai non legati e legati con caratteristiche specificate a temperatura elevata
  • EN 10028-3:2017 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 3: Acciai a grano fine normalizzati idonei alla saldatura
  • EN 10028-4:2017 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 4: Acciai legati al nichel con caratteristiche specificate a bassa temperatura
  • EN 10028-5:2017 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 5: Acciai a grano fine ottenuti mediante lavorazione termomeccanica idonei alla saldatura
  • EN 10028-6:2017 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione - Parte 6: Acciai a grano fine bonificati idonei alla saldatura

 

Fonte: Eurlex

 

CENSET consulenza marcatura CE

Sicurezza sul lavoro: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

La circolare ha per oggetto "Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione"

Essa riporta:

L’art. 20, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 151/2015 ha modificato l’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare ha abrogato il comma 1-bis (introdotto dal d.lgs. n. 106/2009), che consentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, fermo restando l’obbligo (comma 2-bis) di partecipare ai corsi di formazione previsti per addetti antincendio e per addetti al primo soccorso (articoli 45 e 46).

La modifica introdotta dall’articolo 20 del d.lgs. 151/2015, che ha abrogato il comma 1bis, riportando la disposizione al testo originario del decreto legislativo n. 81 del 2008 (antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 106 del 2009) nonché riprendendo quanto già previsto nel decreto legislativo n. 626 del 1994 (art. 10) ha rimosso la limitazione introdotta dal predetto comma, riconoscendo che anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori la presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso costituisce un vantaggio ai fini della sicurezza.

In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, si precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio - art. 31, co.6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo. 

Nello specifico, il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato.

Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t).

Va inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “Ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…” Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

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