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Verifiche attrezzature di lavoro: norma UNI 11325-12:2018 attrezzature e insiemi a pressione 

E' in vigore dal 11 gennaio 2018 la norma UNI 11325-12:2018 "Attrezzature a pressione - messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e insiemi a pressione - PARTE 12 verifiche periodiche  delle attrezzature e insiemi a pressione".

La norma è stata elaborata in conformità alle indicazioni dell'art. 3 del DM 11 dicembre 2004 n.329 e definisce le procedure generali per le verifiche di riqualificazione o periodiche delle attrezzature  e insiemi a pressione.

La norma UNI 11325-12:2018 può essere acquistata sullo store UNI.

 

Normativa: insegnanti di yoga norma nazionale UNI 11661

La commissione tecnica Attività professionali non regolamentate UNI ha pubblicato la norma UNI 11661 “Attività professionali non regolamentate - Insegnante di yoga - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” in relazione ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell’insegnante di yoga.

La norma nazionale UNI 11661 definisce i requisiti degli insegnanti di Yoga.

Gli insegnanti di Yoga sono individuate come quelle figure professionali che operano per l’armonizzazione delle facoltà corporee, emozionali, relazionali, etiche, mentali e spirituali dell’essere umano.

I requisiti della UNI 11661 tengono conto delle conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualifications Framework EQF)

Il Quadro Europeo delle Qualifiche è uno schema di riferimento per “tradurre” quadri di qualifiche e livelli di apprendimento dei diversi paesi e che agisce come dispositivo per renderli più leggibili.

Gli Stati membri sono chiamati, su base volontaria, a ridefinire i propri sistemi di istruzione e formazione, in modo da collegare i sistemi nazionali di riferimento e l’EQF.

Il Quadro si applica a tutte le qualifiche, da quelle ottenute in un percorso scolare obbligatorio, ai livelli più alti di istruzione e formazione.

La norma UNI 11661 è acquistabile sul sito www.uni.com

ASSOCERT eroga il “Corso per la qualificazione e l’aggiornamento dei verificatori di impianti elettrici in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva”.

Il corso si terrà a Roma in Via San Nicola da Tolentino, 22/B, nelle immediate vicinanze della stazione metro Barberini, ed è suddiviso in due sessioni:

  1. Sessione di qualificazione 21, 22 e 23 febbraio 2018 (24 ore in conformità alla Guida CEI 0:14)
  2. Sessione di aggiornamento normativo solo la giornata del 21 febbraio 2018 (8 ore)

Il corso è rivolto agli Organismi di ispezione ed intende rispondere alla necessità dell’organismo abilitato di aggiornare il personale ispettivo che esegue le verifiche di cui al D.P.R. 462/2001 e formare i tecnici che intendono eseguire attività di verifica.

Il corso si propone di dare le conoscenze necessarie allo svolgimento delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici installati in luogo con pericolo di esplosione.

I destinatari della formazione sono Ispettori di organismi abilitati, aspiranti verificatori, ingegneri, Periti ed esperti del settore.

I Docenti saranno l'Ing. Fausto di Tosto (Esperto normativo) ed il P.I. Gianfranco Merisio (Verificatore impianti ATEX).

Il programma giornaliero è il seguente:

  • Ore 09:00 Inizio registrazione
  • Ore 13:00 Chiusura sessione mattutina
  • Ore 14:00 Ripresa lavori
  • Ore 18:00 Chiusura sessione

Gli argomenti del corso per la qualificazione e l’aggiornamento dei verificatori di impianti elettrici in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva saranno i seguenti:

Primo giorno 

  • Presentazione del corso
  • Introduzione al sistema verifiche: Il quadro legislativo
  • Il quadro normativo di riferimento
  • Aspetti chimico / fisici della combustione e della esplosione
  • Nozioni sulla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (ATEX)
  • Nozioni sulla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri (ATEX)

Secondo Giorno 

  • Le apparecchiature elettriche Ex e i modi di protezione • Impianti elettrici Ex
  • Protezioni elettriche
  • Sicurezza durante le verifiche
  • Funzione e responsabilità del verificatore

Terzo Giorno

  • Modalità di verifica
  • Esame documentale
  • Ispezioni, Prove, Misure
  • Redazione del certificato di ispezione e del rapporto di ispezione
  • Eventuali comunicazioni all’organo di vigilanza

Il corso finalizzato alla qualificazione terminerà con un test di valutazione dell’apprendimento e per entrambe le sessioni sarà rilasciato regolare attestato di formazione.

Per informazioni ed iscrizioni potete chiamare la segreteria allo 0761 608206

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PdfCORSO ASSOCERT ATEX FEBBRAIO 2018.pdf 3501 kB

Sicurezza sul lavoro: Guida INAIL OT/24 riduzione premio 2018

L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con d.m. 12.12.2000, come modificato, da ultimo, dal d.m. del 3.3.2015, prevede l’applicazione di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende da parte dell’INAIL .

Tale riduzione è riservata alle aziende che abbiano effettuato interventi aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Tali interventi consistono in:

  1. Interventi di carattere generale
  2. Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
  3. Interventi trasversali
  4. Interventi settoriali generali
  5. Interventi settoriali.

Ad ogni intervento viene attribuito un punteggio.

Per beneficiare della riduzione è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia almeno pari a 100 e solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente

Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno di 100 è inibita la selezione di ulteriori interventi.

La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Modello OT24 2018.

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo , secondo lo schema seguente:

Lavoratori - anno Riduzione %
Fino a 10 lavoratori  28
da 11 a 50 18
da 51 a 200 10
oltre 200 5

Per maggiori informazioni troverete in download in fondo alla pagina la "GUIDA ALLA COMPILAZIONE OT24 - ANNO 2018" scaricabile anche dal sito INAIL da questo LINK

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Verifiche periodiche: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono un obbligo per il datore di lavoro sancito dal D. Lgs. 81/2008 all’Art. 71, comma 11.

Tali verifiche possono essere svolte dai soggetti pubblici titolari della funzione o, in alternativa, da parte di soggetti abilitati secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 11/04/2011.

Con il Decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018, è stato adottato il sedicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale del 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

  • all'articolo 1, viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al d.i. 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • agli articoli 2 e 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, di estensione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti,  ovvero di riduzione delle abilitazioni, già concesse, di alcuni soggetti
  • all'articolo 4, viene decretato l'inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
  • all'articolo 5, viene specificato che, con il presente decreto, si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 1 dicembre 2017;
  • all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco, adottato in allegato al d.d. n. 3 del 16 gennaio 2018, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 1 dicembre 2017.

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