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Marcatura CE: norme direttive ATEX, PED, Ascensori, RED, EMC

Il 12 agosto sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono stati pubblicati gli aggiornamenti delle norme armonizzate delle seguenti direttive che prevedono la marcatura CE dei prodotti che ricadono nell'ambito di applicazione delle stesse:

Direttiva PED 2014/68/UE

Le novità sono sulla Comunicazione 2016/C 293/01. La direttiva PED è concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione come recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, raccordi, flange, manicotti, supporti.

Direttiva RED 2014/53/UE (già R&TTE)

Comunicazione 2016/C 293/02 della Commissione concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Direttiva EMC 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

La Comunicazione è la 2016/C 293/03 della Commissione. La direttiva EMC prevede la marcatura CE di tutti quei prodotti in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può essere influenzato dagli effetti delle perturbazioni.

Direttiva ATEX 2014/34/UE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

La Comunicazione della Commissione è la 2016/C 293/04. La direttiva si applica ad apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e che a causa di potenziali sorgenti di innesco che potrebbero generare, rischiano di provocare un’esplosione.

Direttiva Ascensori 2014/33/EU per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza 

Gli aggiornamenti sono stati pubblicati con la Comunicazione 2016/C 293/05 della Commissione. La direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto di persone, di persone e cose oppure soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile da una persona senza difficoltà, ed è munito di comandi all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico. La direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza utilizzati in alcuni ascensori.

CENSET consulenza marcatura CE

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Formazione: Corso addetti antincendio rischio medio corso 8 ore

Il D.Lgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro designi un numero adeguato di addetti alla gestione delle emergenze e lotta antincendio e provveda alla formazione degli stessi con specifici corsi di formazione.

Il recente accordo tra Stato e Regioni del 07 luglio 2016 conferma i tre livelli di rischio (basso, medio e alto) che abbiamo già imparato a conoscere e stabiliscono durata e contenuti dei corsi per addetti antincendio.

La formazione degli addetti alla gestione delle emergenze e lotta antincendio deve essere di conseguenza coerente con il livello di rischio.

Il corso antincendio, per gli addetti nelle aziende classificate come rischio medio, ha una durata di 8 ore e ha lo scopo di fornire le conoscenze necessarie alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza incendio, nonché quelle sull'utilizzo dei più comuni mezzi di estinzione.

Nelle prossime settimane CENSET ha in programma delle sessioni formative del corso antincendio rischio medio in zona Roma e Viterbo.

Per informazioni potete visitare la pagina dedicata o scriverci su info@censet.it.

Corsi PES PAV a Roma e Viterbo

CENSET organizza il corso per addetti ai lavori elettrici PES PAV secondo la nuovo norma CEI 11-27:2014 edizione 4 per i livelli 1A, 2A, 1B, 2B.

Giovedì e venerdì 22 e 23 settembre 2016 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso l'aula in Via Roma, 50 Sutri (Viterbo) uscita 5 del GRA.

L'edizione 4 della norma CEI 11-27 fornisce i criteri di formazione del personale addetto ai lavori elettrici che devono essere qualificati dal datore di  lavoro come PES (Persone esperta), PAV (Persona avvisata) o idonei al lavoro elettrico sotto tensione in bassa tensione.

Il personale che opera su impianti deve possedere specifiche capacità e conoscenze al fine di eseguire i lavori elettrici in sicurezza.

Il corso di formazione sulla norma CEI 11-27:2014 intende fornire le conoscenze normative e tecniche, anche attraverso numerosi esempi ed esercitazioni pratiche, al fine di poter essere qualificati dal proprio datore di lavoro come PES, PAV o PEI (Persona idonea).

La norma prevede che l'idoneità sia rivalutata con cadenza almeno annuale.

Per iscrizioni o informazione inviare una e-mail a info@censet.it o chiamare la segreteria allo 0761 608 206 presso gli uffici di Via Roma, 50 Sutri (Viterbo) uscita 5 del GRA.

 

 

 

 

 

 

Sicurezza sul lavoro: Nuovo Accordo Stato Regioni 2016

Il D.lgs 81/08 e smi all’articolo 32 detta le disposizioni relative all’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP).

Il D.lgs. 81/08 rinvia la definizione dei contenuti dei percorsi formativi all’Accordo Stato Regioni sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente.

Il nuovo Accordo Stato Regioni 2016 nasce dalla necessità di revisionare il precedente Accordo in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011, dall’Accordo sull’uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 73, comma 5, e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013con il quale sono individuati i criteri del formatore in materia di sicurezza sul lavoro.

Con il nuovo Accordo Stato Regioni 2016 si è provveduto alla sostituzione dell’allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori (D.lgs. n. 81/08 art.37, co. 2 ), con l’allegato II  del nuovo Accordo relativo alla formazione in modalità e-learning.

Ogni corso o modulo e-learning (vedi corsi sicurezza in Videoconferenza) dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) o equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione della didattica.

Importante è anche la modifica del punto 9.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente “le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori” che ha permesso di superare problemi applicativi sul riconoscimento della formazione pregressa

L'allegato V riporta le tabelle riassuntive dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione (fare sempre riferimento alle pubblicazioni ufficiali).

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO ROMA

Relativamente ai corsi di aggiornamento l'Accordo prevede una cadenza di 5 anni salvo per:

  • Corso per RLS aggiornamento Annuale (Salvo diverse indicazioni CCNL)
  • Corso per addetti al primo soccorso aggiornamento ogni 3 anni almeno per la capacità di intervento pratico
  • Corso antincendio per addetti prevenzione incendi aggiornamento non indicato

CENSET progetta ed eroga corsi di formazione e aggiornamento per la sicurezza sia in aula (anche presso il cliente) sia in e-learning (videoconferenza) ove previsto dall'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016.

Per informazioni info@censet.it

 

 

 

Consulenza marcatura CE: norme armonizzate nuova direttiva RED

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.2016C 249-02 sono stati pubblicati degli aggiornamenti delle norme armonizzate della RED 2014/53/UE che abroga la R&TTE 1995/5/CE.

La direttiva RED, conosciuta come nuova R&TTE, è concernente la messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio nell'Unione Europea.

All'articolo 2 viene definita apparecchiatura radio come un prodotto elettrico o elettronico che emette e/o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radio determinazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere e/o ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radio determinazione.

Ai prodotti che ricadono in ambito di applicazione della direttiva RED non si applica la direttiva 2014/35/UE "LVD"  salvo specificare, all'articolo 3, che le apparecchiature radio devono essere fabbricate in modo da garantire:

a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione; 

Le apparecchiature radio devono inoltre garantire un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE "EMC".

La nuova direttiva UE specifica anche che, per le apparecchiature costruite per essere utilizzate in combinazione con un software,  il fabbricante deve garantire la conformità della combinazione.

Molto importanti sono anche le distinzioni di responsabilità dei vari soggetti (fabbricante, rappresentate autorizzato, importatore, distributore.

Un importatore o un distributore assume le responsabilità del fabbricante quando immette sul mercato un'apparecchiatura radio con il proprio nome o marchio commerciale, oppure se modifica un'apparecchiatura radio già immessa sul mercato, qualora la modifica ne condizioni la conformità.

Le procedure di valutazione della conformità sono indicate nell'art. 17:

a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II;

b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III;

c) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV.

I prodotti che ricadono in ambito di applicazione della direttiva RED devono riportare la marcatura CE ed il responsabile deve emettere una dichiarazione di conformità UE.

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'imballaggio e sull'apparecchiatura radio o sulla targhetta, a meno che ciò non sia possibile, ad esempio, a causa della natura dell'apparecchiatura radio. La marcatura deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato se è stata applicata la procedura di valutazione della conformità indicata all'allegato IV.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato deve avere la stessa altezza della marcatura CE.

 

CENSET consulenza marcatura CE

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