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Marcatura CE: Aggiornamento luglio 2018 norme armonizzate direttiva EMC 2014/30/UE

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2018/C 246/01 del 13 luglio 2018 è stato aggiornato l'elenco delle norme armonizzate della direttiva  2014/30/UE relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Tra le prime pubblicazioni troviamo:

  • EN 12895:2015 Carrelli industriali  -  Compatibilità elettromagnetica
  • EN 16361:2013+A1:2016 Porte pedonali motorizzate  -  Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali  -  Porte pedonali, diverse da quelle a battente, inizialmente progettate per installazioni motorizzate
  • EN 50121-3-1:2017 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane  -  Compatibilità elettromagnetica  -  Parte 3-1: Materiale rotabile v Treno e veicolo completo
  • EN 50121-3-2:2016 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane  -  Compatibilità elettromagnetica  -  Parte 3-2: Materiale rotabile - Apparecchiature
  • EN 50121-4:2016 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane  -  Compatibilità elettromagnetica  -  Parte 4: Emissione ed immunità delle apparecchiature di segnalamento e telecomunicazioni
  • EN 50121-5:2017 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane  -  Compatibilità elettromagnetica v Parte 5: Emissioni ed immunità di apparecchi e impianti fissi di alimentazione
  • EN 50270:2015 Compatibilità Elettromagnetica - Apparecchi elettrici per la rilevazione e la misura di gas combustibili, gas tossici e ossigeno

Le apparecchiature che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I della direttiva EMC ai fini dell'apposizione della marcatura CE.

Per consentire agli operatori economici di dimostrare alle autorità competenti di garantire che gli apparecchi messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità finalizzate alla marcatura CE.

La marcatura CE indica infatti la conformità dell’apparecchio ed è la conseguenza visibile all'utente dell'applicazione di un processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. 

Marcatura CE: Programma normazione nazionale aggiornato a luglio 2018

Nella sezione “Normazione” del sito UNI è stato pubblicato il programma di normazione nazionale aggiornato al mese di luglio 2018.

Il documento raccoglie tutti i progetti di norma nazionale in fase di elaborazione da parte di UNI e dei suoi Enti federati come stabilito nell'articolo 3.3 del Regolamento (UE) 1025/2012.

Sono di interesse per i prodotti soggetti a marcatura CE i seguenti lavori:

Medicale:

  • UNI1603600 Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto - Unità terminali per gas medicali compressi e per vuoto
 

Attrezzature a pressione:

  • UNI1603813 Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 10: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione della UNI/TS 11325-3 
 

In Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 14 giugno 2018 è stata pubblicata la direttiva 2018/851/UE in modifica alla precedente direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti da costruzione.

Le modifiche introdotte puntano a rafforzare quelli che erano gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE.

Le novità interessano:

  • I sistemi di gestione dei rifiuti
  • Dispersione di rifiuti
  • Materie prime e approvvigionamento
  • Sostanze pericolose nei rifiuti
  • Riciclaggio di elevata qualità
  • Computo rifiuti
  • Calcolo del tasso di riciclaggio
  • Smaltimento
  • Rifiuti pericolosi
  • Mangimi
  • Definizioni introdotte
  • Raccomandazioni agli Stati
  • Rifiuti sottoposti a un’operazione di recupero
  • Requisiti minimi di funzionamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore
  • Prevenzione dei rifiuti

I rifiuti da costruzione e demolizione sono distinti in funzione del settore di provenienza:

  • Rifiuti da costruzione e manutenzione di strade
  • Rifiuti provenienti da movimento terra, opere civili o di scavo (terreno e rocce)
  • Rifiuti da costruzione provenienti dalla costruzioni di edifici e/o infrastrutture civili
  • rifiuti da demolizione provenienti dalla totale o parziale demolizione di edifici o infrastrutture civili

Gli Stati membri UE dovranno adottare le misure atte a promuovere la demolizione per:

  • consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose
  • facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità
  • rafforzare gli obiettivi relativi al riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti
  • garantire l’istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso

La direttiva entrerà in vigore il 4 luglio 2018 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 5 luglio 2020.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2018, l'avviso della disponibilità, sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Decreto Direttoriale n.12 del 6 giugno 2018 inerente la rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura del 1,9%

Numerose le novità in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 giugno 2018.

Di particolare interesse per ciò che concerne la marcatura CE sono le novità normative relative alla direttiva 2014/34/UE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Nella stessa GUUE n. C209 troviamo anche comunicazioni inerenti a:

  • Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • Direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
  • Direttiva 2014/35/UE relativo al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (bassa tensione)

Parlando di marcatura CE dei DPI (dispositivi di protezione individuale) troviamo le seguenti prime pubblicazioni:

  • EN 13158:2018 Indumenti di protezione — Giacche di protezione, protettori del corpo e delle spalle per uso equestre, per cavalieri e persone che lavorano con cavalli e per conducenti di cavalli — Requisiti e metodi di prova 

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la copertura, il dimensionamento, l'adattabilità e la regolabilità, l'ergonomia, la costruzione, l'innocuità e le prestazioni sotto impatto che devono essere fornite da giacche protettive, protezioni per il corpo e le spalle da indossare da bambini, giovani e adulti di entrambi i sessi mentre cavalcano cavalli, lavorano con cavalli, guidano cavalli o sono passeggeri in un veicolo a cavallo.

  • EN 50321-1:2018 Lavori sotto tensione — Calzature di protezione elettrica — Calzature isolanti e sovrascarpe

Lo standard indica i requisiti e le prove per le calzature DPI utilizzate come calzature e scarponi isolanti elettrici che proteggono il lavoratore contro le scosse elettriche e sono utilizzati per lavorare in tensione o vicino a parti in tensione su impianti fino a 36 000 V CA o 25 000 V CC . 

Per la Direttiva 2013/53/UE imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua troviamo:

  • EN ISO 8099-1:2018 Unità di piccole dimensioni — Sistemi di scarico — Parte 1: Ritenzione delle acque di scarico (ISO 8099-1:2018)
  • EN ISO 15085:2003 Unità di piccole dimensioni — Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo (ISO 15085:2003)

Quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio unità da diporto, componenti, motori di propulsione essi sono soggetti alla marcatura CE secondo i principi generali stabiliti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Nella comunicazione di interesse di cui alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE troveremo i riferimenti alla data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita riguardo a:

  • EN 60335-2-34:2013
    Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 2: Norme particolari per motocompressori IEC 60335-2-34:2012
  • EN 60335-2-35:2016 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Parte 2: Norme particolari per scaldacqua istantanei IEC 60335-2-35:2012 (Modificata)

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