Marcatura CE: Aggiornamento delle norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2018/C 209/01 è stata pubblicata una nuova comunicazione importante ai fini della marcatura CE della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/34/UE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Tra le prime pubblicazioni troviamo:

  • EN 14460:2018 Apparecchi resistenti all'esplosione

La norma specifica i requisiti per apparecchi resistenti alla pressione di esplosione che sono in grado di resistere a un'esplosione interna senza rottura e non danno luogo a effetti pericolosi nell'ambiente circostante e va a sostituire la norma UNI EN 14460:2006.

  • EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 IEC 60079-7:2015/A1:2017 Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"
La norma specifica i requisiti per la progettazione, la costruzione, il collaudo e la marcatura delle apparecchiature elettriche e dei componenti Ex con tipo di protezione aumentata di sicurezza "e"

Secondo l'articolo 14 della direttiva ATEX 2014/34/UE, il fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità UE che attesta che la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II è stata dimostrata così da apporre, nei casi previsti dalla direttiva, la marcatura CE.

La marcatura CE deve essere apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile.

Quando non sia possibile o la natura del prodotto non lo consenta, la marcatura CE è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Su ciascun apparecchio e sistema di protezione devono figurare in modo leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni:

  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante,
  • marcatura CE 
  • designazione della serie o del tipo
  • numero di lotto o di serie (se esiste)
  • anno di costruzione
  • marchio specifico di protezione dalle esplosioni seguito dal simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria

Marcatura Ce Atex

  • per il gruppo di apparecchi II, la lettera «G» (relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, di vapori o di nebbie), e/o la lettera «D» relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di polveri.

Essi devono inoltre recare, se necessario, tutte le indicazioni indispensabili all’impiego in condizioni di sicurezza

E' opportuno precisare che esistono più direttive ATEX concepite dall’Unione Europea.

Si fa riferimento, infatti, a due direttive comunitarie emanate nell’ambito dei rischi dovuti alla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive:

  • Direttiva 2014/34/UE (in download in fondo all'articolo)
  • Direttiva 99/92/CE (in download in fondo all'articolo)

Esse hanno con lo scopo di armonizzare la legislazione degli stati membri e di permettere il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza quando è probabile l’innesco di polveri combustibili o sostanze infiammabili.


La direttiva ATEX 2014/34/UE ha abrogato la precedente 94/9/CE da aprile 2016 ed è rivolta principalmente ai costruttori di apparecchiature e sistemi destinati all’impiego in zone a rischio esplosione.

Essa all'allegato II stabilisce i requisiti di sicurezza che gli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in ATEX devono rispettare per poter riportare il marchio CE seguendo la corretta procedura tra quelle indicate all'articolo 13.

In Italia è stata recepita dal D.Lgs n.85 del 19 maggio 2016.


La direttiva 99/92/CE invece è nata rivolgendo l'attenzione agli utilizzatori dei prodotti suddetti.

Essa definisce i requisiti minimi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che devono essere rispettati negli ambienti potenzialmente esplosivi. In Italia è stata recepita dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 al Titolo XI “Protezione da atmosfere esplosive”.

 

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Pdfmarcatura ce direttiva ATEX 2014:34:UE.pdf 1039 kB
PdfSicurezza ATEX DIRETTIVA 1999:92:CE.pdf 134 kB

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