La commissione Agroalimentare UNI ha recentemente recepito in lingua italiana la norma EN ISO 22000 che specifica i requisiti per un Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare.
La norma è rivolta alle organizzazioni coinvolte, direttamente o indirettamente, nella filiera alimentare.
A titolo non esaustivo le organizzazioni coinvolte, direttamente o indirettamente, nella filiera alimentare sono raccoglitori e pescatori/cacciatori, produttori di mangimi, produttori di alimenti per animali, agricoltori, fabbricanti di alimenti, produttori di ingredienti, dettaglianti e organizzazioni che forniscono servizi alimentari, servizi di pulizia e sanificazione, servizi di catering, servizi di trasporto, immagazzinaggio e distribuzione, fornitori di attrezzature.
La norma consente a un'organizzazione coinvolta, direttamente o indirettamente, nella filiera alimentare di:
pianificare, attuare, rendere operativo, mantenere e aggiornare un SGSA per fornire prodotti e servizi sicuri, in conformità al loro utilizzo previsto;
dimostrare la conformità ai requisiti legislativi e regolamentari applicabili per la sicurezza alimentare;
esaminare e valutare i requisiti per la sicurezza alimentare reciprocamente concordati con il cliente e dimostrare la conformità ad essi;
comunicare efficacemente le questioni di sicurezza alimentare alle parti interessate all'interno della filiera alimentare;
assicurare che l'organizzazione sia conforme alla propria politica per la sicurezza alimentare dichiarata;
dimostrare tale conformità alle parti interessate;
perseguire la certificazione o la registrazione del proprio SGSA tramite un'organizzazione esterna, oppure emettere un'auto-valutazione o un’auto-dichiarazione di conformità alla presente norma.
I requisiti della norma EN ISO 22000 sono di carattere generale e si possono applicare a tutte le organizzazioni della filiera alimentare.
Marcatura CE serbatoi a GPL: chiarimenti del MiSE sulla riqualificazione per interramento dei serbatoi GPL di capacità inferiore a 13 mc
Con un comunicato del 17 settembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico precisa le ” Procedure di riqualificazione per interramento di serbatoi GPL di capacità inferiore a 13 mc“.
Nel comunicato la competente “Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica” quale Autorità di vigilanza sul mercato ribadisce:
"che ogni intervento di ricondizionamento dei serbatoi GPL per “interramento” si configura come “modifica” e, pertanto, deve essere realizzato in conformità alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l’attrezzatura ad una procedura di valutazione della conformità in ottemperanza al Decreto Legislativo 93/2000, come modificato dal D.lgs. 26/2016 di attuazione della direttiva 2014/68/UE “attrezzature a pressione – PED"
Le attrezzature a pressione indicate nel D.lgs. 26/2016 sono:
recipienti destinati a contenere:
gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile e’ superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar)
liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar)
attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 oC, quando il volume e’ superiore a 2 litri, nonche’ tutte le pentole a pressione
tubazioni
accessori di sicurezza e accessori a pressione
Ai sensi della normativa sopra citata, al fine di non esporre gli utenti a rischi potenziali, eventuali attività di “interramento” di serbatoi GPL devono essere poste in essere, predisponendo le misure di messa in sicurezza, ad opera di “organismi notificati” sulla Direttiva “attrezzature a pressione – PED”, ai sensi del d.lgs. 93/2000, tramite il rilascio di nuova Dichiarazione di Conformità e marcatura CE.
Marcatura CE: direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione
In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2018/C 326/03 del 14 settembre 2018 c'è una nuova comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione.
L'elenco in Gazzetta contiene i riferimenti alle norme armonizzate utili alla marcatura CE delle attrezzature a pressione e alle norme armonizzate correlate per i materiali utilizzati nella fabbricazione delle attrezzature a pressione.
Tra le prime pubblicazioni troviamo:
EN 593:2017 Valvole industriali — Valvole metalliche a farfalla per impieghi generali
EN 1092-1:2018 Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN — parte 1: Flange di acciaio
EN 12953-4:2018 Caldaie a tubi da fumo — parte 4: Lavorazione e costruzione delle parti in pressione della caldaia
EN 13445-3:2014/A4:2018 Recipienti a pressione non esposti a fiamma — parte 3: Progettazione
EN 16668:2016+A1:2018 Valvole industriali — Requisiti e prove per valvole metalliche come accessori a pressione
Sono definite "attrezzature a pressione":
recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso, elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni della presente direttiva e quindi conformi ai criteri per l'apposizione della marcatura CE.
Secondo l'art.14 della direttiva2014/68/UE, le procedure di valutazione della conformità da applicare a un’attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all’articolo 13, in cui è classificata l’attrezzatura.
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
a)
gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i)
esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii)
gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii)
gas comburenti, categoria 1;
iv)
liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v)
liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi)
solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii)
sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii)
liquidi piroforici, categoria 1;
ix)
solidi piroforici, categoria 1;
x)
sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1,2 e 3;
xi)
liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii)
solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii)
perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv)
tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv)
tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi)
tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii)
tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
b)
gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
Non è necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle singole attrezzature a pressione che compongono un insieme. Le singole attrezzature a pressione recanti già la marcatura CE all’atto della loro incorporazione nell’insieme conservano tale marcatura.
Normativa: ISO 37120:2018 la certificazione per le “città sostenibili”
E’ stata pubblicata la nuova norma ISO 37120:2018 "Sustainable cities and communities -- Indicators for city services and quality of life".
La norma stabilisce indicatori utili a misurare le prestazioni di una città, con particolare riferimento alla qualità della vita e ai servizi verso i cittadini.
Lo sviluppo sostenibile può essere definito come sviluppo che soddisfa l'ambiente sociale ed economico senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.
Con una popolazione in crescita e crescenti richieste al pianeta, lo sviluppo sostenibile è una delle grandi sfide di oggi.
La ISO 37101, basata sui principi già elencati nella norma ISO 37101, è stata progettata per supportare questi obiettivi.
La nuova ISO ISO 37120:2018 è applicabile a qualsiasi città o amministrazione locale che voglia misurare le suddette prestazioni con una metodologia verificabile che prenda in considerazione il sistema di infrastrutture, servizi e specificità della realtà cittadina in esame.
Marcatura CE: norme di settembre 2018 della direttiva LVD
Nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/35/UE (direttiva LVD), relativa al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, sono state pubblicati degli aggiornamenti delle norme armonizzate. Il testo, rilevante ai fini del SEE, è in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2018/C 326/02 del 14 settembre 2018.
Tra le prime pubblicazioni riguardanti la direttiva LVD2014/35/UE troviamo di particola interesse:
EN IEC 60238:2018 Portalampade a vite Edison che sostituisce la EN 60238:2004 + A1:2008 + A2:2011
EN 60598-2-4:2018 Apparecchi di illuminazione — parte 2: Prescrizioni particolari — Sezione 4: Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale - IEC 60598-2-4:2017 (Modificata)
EN IEC 61204-7:2018 Dispositivi di alimentazione a bassa tensione con uscita in corrente continua. Parte 7: Prescrizioni di sicurezza
EN 62949:2017 Requisiti particolari di sicurezza per le apparecchiature connesse alle reti d’informazione e comunicazione
EN IEC 61730-1:2018 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) — parte 1: Prescrizioni per la costruzione
La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 della direttiva LVD 2014/35/UE e la legittimità all'apposizione della marcatura CE.
La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta prima della sua immissione sul mercato.
Qualora non sia possibile apporre la marcatura CE sul prodotto o sulla targhetta, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
La valutazione della conformità del materiale elettrico ai requisiti per la marcatura CE può essere valutata con Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate, norme nazionali e/o norme internazionali.