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Norma UNI 11747 PROVE CALCESTRUZZO

E'  disponibile dal 18 aprile 2019 la norma UNI 11747:2019 “Prove sul calcestruzzo indurito - Determinazione della profondità di penetrazione degli ioni cloruro” di competenza della commissione cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato.

La norma UNI 11747:2019 specifica le modalità per il rilievo della profondità di penetrazione degli ioni cloruro in provini di calcestruzzo esposti in laboratorio a diffusione unidirezionale ovvero in carote di calcestruzzo prelevate in situ ad eccezione dei calcestruzzi trattati in superficie.
Il metodo non è alternativo a quello descritto nella UNI EN 12390-11 "Determinazione della resistenza ai cloruri del calcestruzzo, diffusione unidirezionale". 

Le armature di acciaio nel calcestruzzo sono protette contro la corrosione per via dell'elevata alcalinità (pH> 13) della soluzione nei pori. Ciò permette la formazione di un sottile film di ossidi di ferro chiamato strato di passivazione che forma una protezione dal processo di corrosione.

La norma UNI 11747:2019 fa riferimento a:

  • UNI EN 206 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità;
  • UNI EN 12390-2 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 2: Confezione e stagionatura dei provini per prove di resistenza;
  • UNI EN 12390-6 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 6: Resistenza a trazione indiretta dei provini;
  • UNI EN 12390-11 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 11: Determinazione della resistenza ai cloruri del calcestruzzo, diffusione unidirezionale;
  • UNI EN 12504-1 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di compressione.

Prassi Di Riferimento PdR562019 Prove Non Distruttive

Il 3 maggio 2019 è stata pubblicata da UNI la prassi di riferimento per la certificazione del personale per le prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile.

Essa stabilisce le linee guida per la certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive (PND) nel campo dell’ingegneria civile, inclusi i beni culturali ed architettonici.  

Sicurezza Altalene

​​La commissione Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi di UNI si è occupata del recepimento in lingua italiana della norma EN 1176-2:2018 “Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le altalene”Attrezzature da gioco: recepita in italiano la norma EN 1176-2:2018 sulle altalene

La norma italiana, disponibile dal 12 febbraio 2019, riporta raccomandazioni relative alla progettazione e al posizionamento delle altalene che debbono essere installate permanentemente nonché alcuni requisiti di sicurezza aggiuntivi.

La norma  EN 1176-2​:2018 sulla sicurezza delle altalene sostituisce la UNI EN 1176-2:2008 ed è correlata ​ad altri standard quali la ​​EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”​.​

Relativamente​ alle attrezzature per aree da gioco altre norme di interesse sono:
  • EN 1176-1 Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods;
  • UNI EN 1176-3 “Attrezzatura per  aree da gioco . Requisiti aggiuntivi specifici i sicurezza e metodi di prova per gli scivoli”​;​
  • UNI EN 1176-4 “Attrezzatura per  aree da gioco . Requisiti aggiuntivi specifici i sicurezza e metodi di prova per le funivie”​;​
  • UNI EN 1176-5 “Attrezzatura per  aree da gioco . Requisiti aggiuntivi specifici i sicurezza e metodi di prova per le giostre”​;​
  • UNI EN 1176-6 “Attrezzatura per  aree da gioco . Requisiti aggiuntivi specifici i sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti”​;​
  • UNI EN 1177 “Rivestimenti di superficie di aree da gioco ad assorbimento di impatto. Requisiti di sicurezza e metodi di prova “​;.
​Nota: Gli elenchi delle norme non sono esaustivi​

Marcatura Ce Direttiva Macchine

Importanti novità sono intervenute questo mese per ciò che riguarda la marcatura CE delle macchine.
 
A seguito del lavoro svolto sulla base del mandato M/396 dal Cenelec e dal CEN, diverse norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla direttiva 2006/42/CE sono state sostituite, riviste o modificate.
 
Infatti, il 18 marzo 2019, con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/436  della Commissione relativa alle norme armonizzate per le macchine ​​le norme armonizzate EN 786:1996+A2:2009; EN 61496-1:2013, EN ISO 11200:2014 e EN ISO 12100:2010 dovrebbero essere ritirate.
 
Il motivo è che le norme sopra citate non soddisfano più i requisiti cui fanno riferimento per la direttiva macchine 2006/42/CE e risulta quindi necessario ritirarne i riferimenti dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
 
Sarà concesso ai fabbricanti il tempo necessario per prepararsi all'applicazione delle novità introdotte con un rinvio del ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate. 

Sicurezza Antincendio Condomini

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 il decreto 25 gennaio 2019, contenente: Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Il decreto, pubblicato dopo l'approvazione della bozza da parte dei Vigili del Fuoco, introduce obblighi più severi per gli edifici più alti e nuovi requisiti per le facciate dei condomini al fine di prevenire la propagazione dell'incendio. 
Il provvedimento si applica a:

  • edifici esistesti alla data di entrata in vigore del decreto;
  • edifici di nuova realizzazione.

Non si applica invece agli edifici di civile abitazione per i quali  alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all'entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

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