Notizie

Notizie Censet

Seleziona un articolo da leggere

 

Marchio Ce Cosa Significa

Marchio CE: cosa significa e quando si utilizza

Molto spesso capita di vedere sulle etichette di molti oggetti che compriamo il simbolo CE.

Ma cosa significa?

Perché è solo su alcune tipologie di prodotto?

Il CE non è un semplice simbolo, ma è un marchio di Conformità Europea che garantisce al consumatore finale la rispondenza del prodotto a tutte le disposizioni della comunità europea riguardanti i requisiti essenziali di sicurezza e salute.

Questi requisiti minimi sono stabiliti da direttive e regolamenti emanati dalla Commissione europea.

Tali provvedimenti della Commissione stabiliscono le regole per l'immissione sul mercato UE di alcune tipologie di prodotto e forniscono al fabbricante le linee guida per individuare il percorso corretto da seguire per poter apporre il marchio CE.


Quindi, se un prodotto viene commercializzato in Unione Europea, indifferentemente dal luogo in cui è prodotto, deve riportare il marchio CE quando una o più direttive (o uno o più regolamenti) stabiliscono che quel tipo di prodotto deve avere la marcatura di conformità CE.


Le categorie più comuni di prodotti che devono riportare la marcatura CE sono, ad esempio, giocattoli, dispositivi medici, dispositivi elettrici ed elettronici,
occhiali da sole, occhiali da vista, apparecchi a gas, macchinari, ecc.


Per apporre il marchio CE sul prodotto, il fabbricante o il soggetto che ne assume le responsabilità (es: importatore), deve individuare le direttive e i regolamenti di pertinenza e le norme tecniche applicabili, valutarne i rischi per la salute e la sicurezza e raccogliere una serie di documenti in un fascicolo tecnico.

Tra i molti documenti da raccogliere il fabbricante dovrà predisporre le schede tecniche dei componenti e dei materiali utilizzati, i disegni di progettazione e le procedure con le quali il produttore stesso documenta le misure messe in atto per garantire al consumatore un prodotto sicuro.

Quasi sempre sarà necessario sottoporre il prodotto a test di laboratorio sulla base di specifiche tecniche armonizzate EN o comunque sulla base di norme esistenti.

I test saranno parte integrante del fascicolo tecnico che dovrà rimanere a disposizione delle autorità assieme alla dichiarazione di conformità UE / certificato UE di tipo in funzione alla procedura adottata.

Soltanto rispettando tutte le regole indicate nelle direttive e nei regolamenti il fabbricante potrà apporre il marchio CE sul prodotto e commercializzarlo nello spazio economico europeo senza incorrere in sanzioni o limitazioni di circolazione del prodotto.

Attachments:
FileDescriptionFile size
PdfMarchio CE cosa significa.pdf 156 kB

MARCATURA CE IEC 62368 1 2020

Marcatura CE: nuova norma 62368-1:2020

L’entrata in vigore della nuova norma IEC 62368-1:2020 è prevista per il 20 dicembre 2020 e andrà ad aggiornare la norma IEC 62368-1:2014 riguardo le regole per eseguire i test di laboratorio sulle apparecchiature elettroniche audio e video  sostituendo anche:

  • La norma CEI EN 60065 :“Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici similari – Requisiti di sicurezza”;
  • La norma CEI EN 60950-1: “Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali”.

La norma 62368-1:2020 denominata “Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni — parte 1: Requisiti di sicurezza” riguarderà quindi tutti quei dispositivi come PC, amplificatori, fotocamere digitali, TV, telefoni cellulari, alimentatori, dispositivi alimentati a batteria ecc….

Per quanto riguarda la marcatura CE di nuovi prodotti audio e video, ad oggi, vi è la possibilità di scegliere di applicare tutte le nuove disposizioni e requisiti di sicurezza che impone la norma 62368-1:2020 ai fini di avere test e i documenti tutti aggiornati al momento di entrata in vigore.

Visto che la nuova norma andrà ad imporre nuovi requisiti di sicurezza per i fabbricanti che andranno ad immettere sul mercato i loro prodotti elettronici audio e video  non è detto che i prodotti sottoposti a test di laboratorio secondo gli standard IEC/EN 60950-1 e IEC/EN 60065 in passato,  siano conformi anche ai nuovi standard, ed è per questo consigliabile eseguire una revisione per assicurarsi che i prodotti siano ancora conformi e che quindi siano garantiti i requisiti di minimi di sicurezza.

 

 CLASSIFICAZIONE SARS COV 2

Il  Titolo X del D.Lgs 81/2008 all'art.268 classifica gli agenti biologici in 4 gruppi, sulla base della direttiva 2000/54/CE:

1.agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

2.agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

3.agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

4.agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2) come indicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

In questo periodo di emergenza gli operatori di settore si sono spesso chiesti in quale gruppo rientra il virus SARS-CoV-2 responsabile della malattia COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

A dare una risposta ci pensa la Direttiva della Commissione Europea 2020/739/EU, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.

Il Coronavirus SARS-CoV-2 (Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2) è stato classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3.

Nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserito il SARS CoV-2 tra la voce «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e la voce «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)

La direttiva 2020/739/EU entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione (4 giugno 2020).  

Nell’elaborazione della direttiva la Commissione è stata assistita da esperti che rappresentano gli Stati membri e che hanno fornito un sostegno tecnico e scientifico. È stato inoltre consultato il comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in merito agli adattamenti di ordine strettamente tecnico della direttiva 2000/54/CE nel contesto della pandemia di SARS-CoV‐2. 

 

 

 

Norme UNI Mascherine Generiche

Norme mascherine generiche: da UNI due nuove Prassi di Riferimento

Da ieri sono disponibili le Prassi di riferimento UNI/PdR 90:2020 parte 1 e 2 nate dalla collaborazione tra UNI e il Politecnico di Torino. Le PdR stabiliscono i requisiti prestazionali e i metodi di prova delle mascherine generiche fino ad oggi non definiti.

La Parte 1 tratta i "Requisiti, classificazione e marcatura” e fornisce i requisiti prestazionali, inclusi gli elementi utili per una loro classificazione e marcatura e indicazioni relative alla valutazione di conformità. La Parte 2 definisce invece i "Metodi di prova", con le indicazioni per l’uso di un metodo innovativo per misurarne le prestazioni filtranti mediante due prove distinte, ovvero l’efficienza di rimozione delle particelle e la resistenza all'attraversamento dell'aria.

Le PdR per le mascherine generiche sono disponibili sul sito UNI.

Marcatura Ce Dpi Mascherine

Sono disponibili in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, due nuove decisioni di esecuzione (vedi Allegati).

La prima riguarda le norme armonizzate per la marcatura CE a supporto del regolamento DPI.

Si tratta della Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i DPI (dispositivi di protezione individuale) redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I riferimenti delle norme armonizzate per i DPI (dispositivi di protezione individuale) redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell'allegato I della decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre quelli che figurano nell'allegato II sono ritirati  a decorrere dalle date indicate nell'allegato stesso. 

 

La seconda è relativa alla compatibilità elettromagnetica e la seconda  e si tratta della Decisione di esecuzione (UE) 2020/660 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica dei contattori e degli avviatori elettromeccanici, dei dispositivi di spegnimento dell’arco, dei quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone ordinarie e dei carrelli industriali.

Nella decisione sono modificati gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326.

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
PdfCELEX_32020D0660_IT_TXT.pdf 515 kB
PdfCELEX_32020D0668_IT_TXT.pdf 524 kB

Cerca nel sito