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 Norma EN 16952

La commissione Macchine e attrezzature agricole, da giardinaggio e forestali di UNI ha recepito in lingua italiana la norma UNI EN 16952.

Il documento specifica i requisiti e le misure di sicurezza per piattaforme di lavoro fuoristrada semoventi per operazioni in frutteto (WPO) usate in agricoltura, progettate per lavorare su terreno naturale sconnesso e pensate per muovere almeno due persone verso le posizioni di lavoro nel frutteto per operazioni di raccolta di frutta, potatura, diradamento  o altre operazioni.

Le macchine contemplate nella norma operano a un’altezza massima di 3 metri, dove la proiezione verticale del centro dell'area della piattaforma in tutte le configurazioni della piattaforma alla massima inclinazione del telaio specificata dal costruttore è sempre dentro le linee di ribaltamento.

La norma indica la metodologia per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli che possono nascere nel corso della manutenzione o della normale operatività delle macchine e le informazioni che devono essere forniti dal costruttore riguardo la sicurezza.

Sono esclusi i pericoli relativi ai nastri trasportatori e quelli inerenti agli aspetti ambientali, alla sicurezza stradale, all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive e dal salire e scendere dalle piattaforme di lavoro a diverse quote.

La norma UNI EN 16952 non si applica a:

  • piattaforme elevabili stazionarie;
  • piattaforme sospese a livelli variabili;
  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWPs);
  • MEWPs a braccio estensibile;
  • sponde caricatrici per autocarro;
  • piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;
  • attrezzature per servizi aeroportuali di rampa;
  • carrelli con posto di guida elevabile;
  • macchine aventi il centro dell'area della piattaforma fuori dalle linee di ribaltamento.
La norma può essere usata con la EN ISO 4254-1 e la EN 15811.
 
I tre documenti assieme trattano tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi rilevanti per le WPO nelle condizioni d'uso previsto e nelle condizioni di utilizzo scorretto prevedibile dal costruttore.
 

MARCATURA CE PRODOTTI GONFIABILI

Il recente recepimento della norma EN ISO 25649-7 da parte della commissione impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi di UNI ha riportato in primo piano l'argomento sicurezza degli articoli galleggianti per il tempo libero.

La norma appena recepita si occupa dei dispositivi classificati come CLASSE E secondo la UNI EN ISO 25649-1.

Esempi di dispositivi di Classe E sono:
  • barche gonfiabili costruite con strati plastificati o materiali rinforzati 
  • barche gonfiabili a remi o pagaia di forma quasi ovale con o senza specchio di poppa;
  • kit motore/kit vela come opzione supplementare;
  • canoe e kayak. 
La norma si applica unitamente alla UNI EN ISO 25649-1 e alla UNI EN ISO 25649-2 sui prodotti  galleggianti indipendentemente che siano gonfiabili o costituiti di materiale galleggiante.
 
La norma EN ISO 25649-7 fa riferimento anche ad altri standard quali:
  • ISO 25649-1 Floating leisure articles for use on and in the water - Part 1: Classification, materials, general requirements and test methods;
  • ISO 8665 Small craft - Marine propulsion reciprocating internal combustion engines - Power measurements and declarations;
  • ISO 25649-2 Floating leisure articles for use on and in the water - Part 2: Consumer information.

 

CONSULENZA MARCHIO CE MARCATURA CE DISPOSITIVI MEDICI
 
I dispositivi medici sono strumenti utilizzati in medicina generalmente per finalità diagnostiche e/o terapeutiche e che rivestono grande importanza per la salute di una persona.
 
Il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) relativo ai dispositivi medici modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 oltre ad abrogare le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.
 
Il Regolamento (UE) 2017/745 definisce dispositivo medico qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche:
  • diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,
  • diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità,
  • studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico,
  • fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.

Sono dispositivi medici anche i prodotti per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento e quelli specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi.

I dispositivi, diversi dai dispositivi su misura od oggetto di indagine, se sono ritenuti conformi alle prescrizioni del regolamento MDR devono riportare la marcatura CE.

Il marchio CE deve essere apposta,  prima dell'immissione sul mercato, sul dispositivo stesso o sul suo involucro sterile in modo visibile, leggibile e indelebile e deve figurare anche in tutte le istruzioni per l'uso e su tutti i confezionamenti commerciali.

Se previsto la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato incaricato delle procedure di valutazione della conformità. 

Di recente la commissione Tecnologie biomediche e diagnostiche di UNI ha recepito in lingua italiana la norma EN ISO 17664 sui dispositivi medici.
 
Le disposizioni della norma sono applicabili ai dispositivi medici destinati al contatto invasivo o ad altro contatto diretto o indiretto con il paziente. 
 
La norma EN ISO 17664 specifica i requisiti relativi alle informazioni che devono essere fornite dal fabbricante riguardanti il condizionamento di un dispositivo medico che richiede pulizia seguita da disinfezione e/o sterilizzazione per garantire che il dispositivo sia sicuro ed efficace per l'uso previsto. Ciò comprende le informazioni per il condizionamento prima del suo utilizzo o riutilizzo.

Nello standard vengono specificati i requisiti per assistere i fabbricanti di dispositivi medici nel fornire istruzioni dettagliate per il condizionamento quali:

a) trattamento iniziale nel punto di impiego;
b) preparazione prima della pulizia;
c) pulizia;
d) disinfezione;
e) asciugatura;
f) ispezione e manutenzione;
g) imballaggio;
h) sterilizzazione;
i) immagazzinaggio;
j) trasporto.
 
Sono esclusi dalla UNI EN ISO 17664 il condizionamento di:
  • dispositivi tessili utilizzati in sistemi di copertura dei pazienti o negli indumenti per uso chirurgico;
  • dispositivi medici non critici non destinati al contatto diretto con il paziente;
  • dispositivi medici specificati dal fabbricante come solo monouso e forniti pronti per l'utilizzo.

Marcatura Ce Occhiali 

Marcatura CE: EN ISO 12870 " Ottica oftalmica - Montature per occhiali - Requisiti e metodi di prova "

E' stato stimato che circa il 40% della popolazione mondiale indossa occhiali.

Nel tempo gli occhiali si sono trasformati in un oggetto di tendenza con forme delle lenti e colori delle montature che ne fanno un vero e proprio "accessorio" alla moda.

Si tratta però di qualcosa che è in costante contatto con la pelle e molto vicino agli occhi e quindi salute e sicurezza sono due temi di assoluta rilevanza per questa tipologia di prodotto. 

Per questo motivo la commissione Tecnologie biomediche e diagnostiche ha recepito in lingua italiana la norma EN ISO 12870 " Ottica oftalmica - Montature per occhiali - Requisiti e metodi di prova "

La norma specifica i requisiti fondamentali delle montature per occhiali senza lenti, progettate per l'utilizzo con tutte le lenti di prescrizione e si applica alle montature al punto vendita da parte del fabbricante o del fornitore.

Le montature per occhiali devono essere progettate e fabbricate in modo tale che, quando utilizzate nelle condizioni e per gli scopi previsti, non compromettano la salute e la sicurezza di chi le indossa. 

Particolare attenzione è posta al rischio di migrazione di sostanze allergeniche, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione come ad esempio il nichel.

Marcatura CE Norme Armonizzate Prodotti Da Costruzione Reg. UE 3052011
Una nuova comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 è stata pubblicata in GUUE n. 2018/C 370/05 del 12 ottobre 2018.
 
La pubblicazione riguarda i riferimenti dei documenti per la valutazione europea a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE).
 
Si riportano solo alcuni dei titoli di documenti per la valutazione europea sostituiti nella recente pubblicazione:
  • Lastre in cartongesso per l’uso in applicazioni portanti
  • Pali in ghisa duttile
  • Additivi per la produzione di asfalto – granuli bituminosi ottenuti dal riciclaggio di coperture bituminose per tetti
  • Viti di fissaggio per componenti in metallo e lamiere
  • Kit di scale prefabbricate
  • Sistemi di sigillatura per gli alloggiamenti di cavi

Per «prodotto da costruzione», si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Un «kit» è invece un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.

La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) n. 305/2011.

La marcatura CE deve essere apposta prima della immissione sul mercato in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata.

Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Con l'apposizione della marcatura CE, i fabbricanti si assumono la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel regolamento(UE) n. 305/2011 e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

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