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L’11 luglio 2013 entrerà in vigore il nuovo regolamento sui cosmetici 1223/2009, in sostituzione della Direttiva Europea 76/768/CEE, con lo scopo di armonizzare tra gli Stati membri la procedura di immissione sul mercato dei cosmetici, nonché di uniformare gli standard di qualità.

Le disposizioni relative alle Sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la riproduzione) e ai nano materiali sono già in vigore da gennaio 2013.

Il regolamento in esame prevede la nomina della Persona Responsabile per la immissione sul mercato in UE dei prodotti cosmetici: tale figura ha la responsabilità, tecnica e sanitaria, per i prodotti immessi sul mercato.
I cosmetici devono essere corredati dai seguenti documenti:

  • Documentazione Informativa (art.11)

  • Relazione di Sicurezza (allegato I)

  • Valutazione di sicurezza (art. 10).

La Persona Responsabile deve anche garantire la tracciabilità dei prodotti cosmetici, e quindi deve poter identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto, per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto è stato messo a disposizione del distributore.
Lo stesso vale anche per tutti gli altri operatori della catena di fornitura.
Al fine di armonizzare la normativa applicabile ai cosmetici, il regolamento prevede una notifica informatica centralizzata, con la quale comunicare una serie di informazioni, tra cui anche il nome dei distributori, ed è previsto l’invio dell’etichetta e di una fotografia del prodotto: ciò favorirà una registrazione unica, valida per tutti i Paesi UE.

L’etichetta, redatta nella lingua ufficiale del Paese di commercializzazione, va apposta sui recipienti e/o imballaggi del prodotto e dovrà inoltre contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

  • il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della Persona Responsabile del prodotto

  • il Paese di origine dei prodotti importati

  • il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume

  • la data limite di utilizzo del prodotto, stoccato in condizioni adeguate

  • le precauzioni per l'impiego, anche per i cosmetici di uso professionale

  • il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto

  • l'elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.

Nell'etichetta dei prodotti cosmetici non devono essere impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.
E’ vietata l'immissione sul Mercato Europeo di:

  • prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione sugli animali

  • prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione sugli animali.

Gli Stati Membri dovranno effettuare attività di vigilanza tramite analisi della documentazione di prodotto e test fisici di laboratorio; dovranno altresì verificare l’applicazione dei principi di fabbricazione, ovvero dello standard ISO 22716 (Pratiche di buona fabbricazione - GMP - Linee guida sulle pratiche di buona fabbricazione), come richiesto dal Reg. 1223/2009.

Il fine delle pratiche di buona fabbricazione (Good Manifacturing Practices - GMP) è quello di regolamentare i fattori (umani, tecnici, gestionali) che influiscono sulla sicurezza del prodotto. Ciò avviene tramite la definizione di istruzioni, regolamenti, linee guida, la verifica della loro corretta applicazione e, con il tempo, della loro efficacia.

Infine l’importatore deve effettuare la stesura della notifica elettronica o l’esecuzione della stessa in conformità al Reg. 1223/2009.

Il 01 luglio 2013 entrerà in vigore il Regolamento (UE) N. 305/2011 che fissa nuove condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione nel mercato europeo.

Il nuovo regolamento abroga la direttiva 89/106/CEE.

Il Regolamento (UE) N. 305/2011 è liberamente scaricabile dal sito eur.lex.europa.eu o in download in fondo alla pagina.

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Pdf1_REGOLAMENTO (UE) N. 305:2011 materiali da costruzione.pdf 1010 kB

Dal 01 giugno per tutte le aziende, anche con meno di 10 dipendenti o lavoratori ad essi equiparati , scatta l'obbligo della redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Secondo la normativa vigente sono equiparati a “dipendenti” i soci lavoratori di società di persone e cooperative, stagisti, apprendisti, allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

La responsabilità della redazione del DVR è a carico del datore di lavoro che, in caso di inottemperanza, ne risponde con pesanti sanzioni.

Il DVR dovrà essere redatto secondo specifici criteri.

Per alcune categorie di aziende sarà possibile utilizzare la procedura standardizzata per la valutazione dei rischi che consiste in un formulario semplificato.

E' comunque opportuno che il datore di lavoro compili il DVR con l'ausilio di personale esperto così da emettere un Documento di Valutazione dei rischi D.Lgs 81/08 che sia adeguato e corretto alla realtà aziendale.

Il DVR dovrà essere aggiornato ogni volta che interverrà un cambiamento significativo nei processi aziendali (nuovo personale, nuove attrezzature, ecc...).

Al DVR dovranno essere allegate le evidenze della formazione del personale, le nomine degli addetti alle emergenze, del RSPP, del medico competente, il verbale di lezione del RLS e altri documenti quali:

1) Verbale di verifica ai sensi del DPR 462/01

2) Misurazioni ambientali se opportuno (rumore, ecc...)

3) Planimetrie

4) Conformità di macchine ed impianti e altro ancora.

CENSET aiuta le aziende nella redazione del DVR agevolando le piccole realtà con trattamenti dedicati atti a regolarizzare la propria azienda al Testo unico sulla sicurezza con una spesa minima.

Sensibile al tema della sicurezza sul lavoro CENSET mette a disposizione sul proprio sito numerosi documenti ed informazioni a titolo completamente gratuito.

Chiamateci per maggiori informazioni.

 

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PdfProcedura Standardizzata Valutazione dei Rischi.pdf 120 kB

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche Circolare n.18 del 23 maggio 2013

Visti i nuovi quesiti posti sorti sull'applicazione del D.M.  11 aprile 2011 concernente la disciplina  delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.Lgs 81/2008, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare 18 del 23 maggio 2013 con oggetto “D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti”.

Tali chiarimenti riguardano i contenuti minimi dell'indagine supplementare (individuazione difetti, anomalie e vizi prodotti dall'uso), la pubblicazione dell'elenco dei verificatori, le verifiche periodiche di attrezzature presso particolari attività ed indicazioni relativamente ad alcune attrezzature.

La Circolare entra quindi nello specifico delle modalità di esecuzione delle verifiche (esame visivo, prove non distruttive, analisi dei componenti strutturali e funzionali, prove funzionali e di funzionamento) e di attrezzature quali:

  • carrelli semoventi a braccio telescopico
  • piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC)
  • Scale per traslochi
  • Relativamente ai nominativi dei verificatori si rimanda alla circolare 21/2011 che ravvisa l'opportunità che i Soggetti Abilitati pubblichino sul proprio sito, la matrice delle competenze ed il relativo organigramma.

La Circolare è liberamente scaricabile dal sito del MLPS o in download in fondo alla pagina.

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PdfArticolo 71_CIRC_18maggio2013.pdf 1936 kB

La Direttiva macchine stabilisce le regole alle quali i costruttori di macchine devono attenersi per garantire i requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS).

Le direttiva definisce "macchine" e "quasi macchine" stabilendo le procedure da seguire per l'immissione sul mercato e la marcatura CE.

La direttiva individua inoltre nell'allegato IV le macchine che devono essere certificate da un ente terzo (organismo notificato) e quelle per le quali il costruttore può avvalersi delle procedure di autocertificazione.

CENSET aiuta i costruttori a certificare il proprio prodotto.

Per la Direttiva macchine 2006/42/CE CENSET offre un servizio completo per la marcatura CE:

  • Consulenza
  • Assembalggio fascicolo tecnico
  • Analisi dei rischi
  • Supporto durante le prove presso gli organismi notificati
  • Redazione manuale utente
  • Esame documentale
  • Individuazione segnaletica di sicurezza

Norma

Titolo

EN ISO 13850

Sicurezza del macchinario - Arresto di emergenza - Principi di progettazione

EN ISO 13855

Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo umano

EN ISO 12100

Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio

EN ISO 13849-1

Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione

EN ISO 13857

Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori

EN ISO 4413

Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti

EN ISO 4414

Pneumatica - Regole generali e requisiti sicurezza per i sistemi e i loro componenti

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