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Marcatura CE: come è fatta e dove si appone

Siamo abituati a vedere la marcatura CE su molti prodotti ma pochi sanno effettivamente come è fatta e dove si appone.

Il contrassegno è composto dalla sigla CE ed ha dimensioni minime verticali di 5mm e proporzioni precise.

Consulenza Marcatura CE

Il numero che spesso vediamo sotto la marcatura è il numero d’identificazione dell’organismo o degli  organismi coinvolti nella fase del controllo della produzione. 

La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile e deve figurare direttamente sul prodotto.

Se per ragioni tecniche fosse impossibile riprodurla sul prodotto (ad esempio a causa della forma o delle dimensioni dello stesso) la marcatura può essere apposta sull’imballaggio o sui documenti che lo accompagnano.

E’ vietato apporre sul prodotto marcature o iscrizioni di ogni genere che possano trarre in inganno sul significato e sul simbolo della marcatura CE. E’ inoltre vietata l'apposizione su prodotti che non ricadano nelle direttive che ne prevedono l'utilizzo.

La marcatura CE deve essere apposta su tutti quei prodotti per i quali viene espressamente richiesta  dalle Direttive Comunitarie del Nuovo Approccio.

Ma quali sono le direttive che richiedono la marcatura CE?

Le riportiamo nella seguente tabella:

Direttiva

89/686/CEE

Dispositivi di Protezione Individuale

92/42/CEE

Caldaie ad acqua calda

99/5/CE

R&TTE

94/9/CE

ATEX

2006/42/CE

direttiva Macchine

2004/22/CE

Strumenti di misura

2004/108/CE

Compatibilità elettromagnetica

95/16/CE

Ascensori

89/106/CEE

Prodotti da costruzione

90/385/CEE

Dispositivi medici impiantabili attivi

93715/CEE

Esplosivi per uso civile

93/42/CEE

Dispositivi medici

94/25/CE

Imbarcazioni da diporto

97/23/CE

Attrezzature a pressione

98/79/CE

Dispositivi medico – diagnostici in vitro

2006/95/CE

Materiale elettrico di bassa tensione

2007/23/CE

Articoli pirotecnici

2009/105/CE

Recipienti semplici a pressione

2009/125/CE

Ecodesign

2009/142/CE

Apparecchi a gas

2011/65/UE

RoHS

2009/23/CE

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

2009/48/CE

Giocattoli

2000/9/CE

Impianti a fune per trasporto persone

Ogni direttiva stabilisce le regole per l'immissione sul mercato degli specifici prodotti, fissandone i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

I prodotti che risultano conformi a tali requisiti e che hanno superato le procedure stabilite da tutte le direttive in cui essi ricadono, possono riportare la marcatura CE.

CENSET consulenza sicurezza prodotti

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Corso di Formazione dei Formatori: Diventare Formatore della Sicurezza  

Obiettivi e finalità

Fornire le conoscenze, le competenze e gli strumenti necessari per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei diversi contesti produttivi e relazionali.

Riferimenti legislativi

  • D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

  • D.Lgs 106/2009. Disposizioni integrative e correttive del D. lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

  • Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 sulla formazione di lavoratori, lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. 81/08 e s.m.i.;

  • Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

 

Destinatari

Datori di lavoro, dirigenti, e preposti, Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, Medico competente, Consulenti esterni (fornitori, liberi professionisti, istituzioni, ecc.) o altri soggetti individuati dalla legislazione in vigore nell'ambito del sistema aziendale di gestione della sicurezza.

Requisiti dei partecipanti

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati.

Prerequisito:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il prerequisito non e` richiesto ai datori di lavoro che effettuano formazione ai loro lavoratori.

 

1°Criterio:

Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell`area tematica oggetto della docenza;

 

2°Criterio:

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;

 

3°Criterio:

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza

4°Criterio:

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza

5°Criterio:

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e della sicurezza, coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

6°Criterio:

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento).

I criteri 2, 3, 4, 5, 6 si richiedono unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia

in alternativa

partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Aggiornamento professionale

Il formatore e` tenuto con cadenza triennale, alternativamente, per almeno 24 ore:

  • alla frequenza, nell'area tematica di competenza, di corsi di aggiornamento (almeno 8 ore delle 24), seminari e convegni specialistici;

  • ad effettuare attività di docenza nell'area tematica di competenza

 

CONTATTACI PER INFORMAZIONI SU COME PARTECIPARE QUESTO CORSO E DIVENTARE FORMATORE DELLA SICUREZZA 

 

Per informazioni: info@censet.it

CENSET Consulenza e formazione per la sicurezza sul lavoro

 

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Marcatura CE: aggiornamento di gennaio

La direttiva 97/23/CE, conosciuta come direttiva PED, si applica alla progettazione, fabbricazione e alla valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e agli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile di 0,5 bar.

Le attrezzature a pressione sono:

Recipienti

I recipienti sono vengono definiti come alloggiamenti progettati e costruiti al fine di contenere dei fluidi pressurizzati.

Tubazioni

Le tubazioni sono invece le condutture connesse ad un sistema a pressione atte al trasporto dei suddetti fluidi.

Accessori a pressione

Si tratta di dispositivi di servizio che sono sottoposti a pressione

Accessori di sicurezza

Gli accessori di sicurezza sono dei dispositivi destinati alla protezionbe delle attrezzature a pressione  contro il superamento di limiti massimi ammissibili di pressione

Insiemi

Si intendono "insiemi" varie attrezzature a pressione assemblate per costituire un apparato integrato

Per le attrezzature che ricadono nella direttiva PED è prevista la marcatura CE.

Consulenza Marcatura CE

La dichiarazione CE di conformità dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,
  • descrizione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme,
  • procedura di valutazione di conformità utilizzata,
  • per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonché delle procedure di valutazione di conformità utilizzate,
  • eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato il controllo,
  • eventualmente, riferimento all'attestato di esame «CE del tipo», all'attestato di esame CE della progettazione od all'attestato CE di conformità,
  • eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato incaricato della sorveglianza del sistema qualità del fabbricante,
  • eventualmente, riferimento alle norme armonizzate applicate,
  • eventualmente, le altre specifiche tecniche che sono state utilizzate,
  • eventualmente, riferimenti alle altre direttive comunitarie che sono state applicate,
  • identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

 

CENSET - consulenza marcatura CE

 

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CORSO PES PAV norma CEI 11/27 a Roma

CENSET organizza per i giorni 12 e 13 febbraio 2014  il corso per addetti ai lavori elettrici in conformità alla norma CEI 11/27.

Il Corso si svolgerà presso l'aula di formazione di Manziana in provincia di Roma e avrà una durata di 16 ore. 

Per iscrizioni e/o informazioni vi preghiamo di scriverci a info@censet.it. 

Le iscrizioni saranno accettate fino al giorno 10 febbraio e/o al raggiungimento massimo della capienza dell'aula formazione.

 

Sicurezza sul lavoro: INAIL OT24 - come ottenere la riduzione del premio

E' il 28 febbraio il termine per la presentazione all'INAIL delle domande online per poter ottenere la riduzione del premio assicurativo per le aziende che hanno realizzato iniziative volte a migliorare i livelli di salute, sicurezza e igiene sul lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Lo sconto è chiamato "Oscillazione del tasso per prevenzione" (OT24) è, sostanzialmente, una riduzione del tasso di premio applicabile all'azienda.

La riduzione di tasso è riconosciuta in misura proporzionale, in relazione al numero di lavoratori/anno del periodo, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 3 dicembre 2010:

  • fino a 10 lavoratori riduzione 30%
  • da 11 a 50 lavoratori riduzione 23%
  • da 51 a 100 lavoratori riduzione 18%
  • da 101 a 200 lavoratori riduzione 15%
  • da 201 a 500 lavoratori riduzione 12%

La riduzione del premio assicurativo spetta alle aziende attive da almeno due anni che abbiano realizzato interventi per la prevenzione nell'anno precedente alla richiesta. Dopo aver ricevuto la domanda, che va inoltrata non oltre il 28 febbraio, l'INAIL comunicherà entro i 120 giorni all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione viene riconosciuta solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda e verrà applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

 

Per maggiori informazioni consultate il sito INAIL.

 

CENSET - Consulenza D.Lgs 81/2008 ROMA - VITERBO - RIETI - TERNI

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