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Marcatura CE: News dalle direttive nuovo approccio

Ecco le ultime news riguardanti le direttive che prevedono la marcatura CE:

- Nuova direttiva R&TTE

- Aggiornamento delle norme armonizzate della direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici

Nuova direttiva R&TTE

La Nuova Direttiva 2014/53/UE del 16 aprile 2014 (in allegato) relative alle apparecchiature radio, abroga la direttiva 1999/5/CE (R&TTE) e istituisce un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di dette apparecchiature nell'Unione.

La direttiva non si applica alle apparecchiature radio usate nelle attività inerenti la la difesa, la sicurezza pubblica e dello Stato e nelle attività dello Stato in materia di diritto penale.

Alle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova R&TTE non si applica la direttiva 2014/35/UE (EMC) fatta eccezione per l'art. 3 par. 1, lett. a), della 2014/53/UE.

La direttiva 1999/5/CE è abrogata a decorrere dal 13 giugno 2016 secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Direttiva 93/42/CEE Medical Device

La direttiva 93/42/CEE si applica ai dispositivi medici e ai relativi accessori ed è stata oggetto di un aggiornamento delle norme armonizzate scaricabile dal link in basso sulla scritta 2014C 149/02 e dal pdf in allegato.

93/42/CEE

Dispositivi medici

16/05/2014

2014C 149-02

 

CENSET consulenza marcatura CE e sicurezza prodotti

 

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PdfDirettiva 2014_53_UE-2.pdf 581 kB

Sicurezza sul lavoro: Valutazione rischio fulmini

I fulmini si formano a causa delle enormi differenze di potenziale che si generano all’interno di nubi temporalesche a causa dell’accumulo di cariche tra le diverse zone della nube.

Quando la differenza di potenziale arriva a milioni di Volt si genera una enorme scarica elettrica (il fulmine). I fulmini rappresentano un pericolo concreto per persone e beni.

Il D.Lgs 81/2008 all'art. 84 "Protezioni dai fulmini" cita: "Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche."

Il fulmine può provocare gravi danni alla salute ed essere causa di morte se il corpo umano è colpito direttamente dalla scarica o se viene colpito da corrente di ritorno nel terreno.

Tra gli effetti ci possono essere paralisi, amnesie, perdita di conoscenza, disturbi alla vista e danni all’udito per via del tuono. Una scarica atmosferica, inoltre, può essere causa di incendi.

La valutazione del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro, deve essere eseguita seguendo la norma tecnica CEI EN 62305-2, in vigore dal primo marzo 2013.

Il documento dovrebbe contenere:

- Valutazione del rischio secondo il D.Lgs 81/08 artt. 28 e 29

- Eventuali misure di protezione da adottare secondo il D.Lgs 81/08 art. 84

I principali riferimenti normativi per la redazione del documento di valutazione dei rischi da fulmine DVR D.Lgs 81/08 sono:

  • CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) “Principi generali”

  • CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) “Valutazione del rischio” Nuova edizione

  • CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) “Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone”

  • CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) “Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture”

  • Guida CEI 81-2 “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini”

  • D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 “testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”

Se una struttura lavorativa non dovesse risultare auto-protetta. a seguito della valutazione, il datore di lavoro dovrà provvedere affinché vengano installati idonei dispositivi di protezione (es: gabbia di Faraday) nonché a far sottoporre gli stessi a verifica periodica secondo il D.P.R. 462/01 (verifiche messa a terra e scariche atmosferiche) con cadenza biennale.

La norma 62305-2 (2°edizione) fornisce la procedura per la determinazione del rischio fulmini.

Stabilito un limite massimo del rischio tollerabile (RT), la valutazione consente, quindi, la scelta di appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il rischio al limite tollerabile.

Secondo la nuova edizione della Norma CEI EN 62305-2 si applica la seguente procedura:

  • identificazione della struttura da proteggere e delle sue caratteristiche;

  • identificazione di tutti i tipi di perdita nella struttura e dei corrispondenti rischi R;

  • determinazione del rischio R per ciascun tipo di perdita;

  • valutazione della necessità della protezione effettuando il confronto tra i rischi R e RT;

  • valutazione della convenienza economica della protezione effettuando il confronto tra il costo totale della perdita con e senza le misure di protezione.

Ai fini della valutazione bisogna comprendere:

  • la struttura stessa;

  • gli impianti presenti nella struttura;

  • il contenuto della struttura;

  • le persone nella struttura e quelle nella fascia fino a 3 m all’esterno della struttura;

  • l’ambiente circostante interessato da un danno alla struttura.


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Marcatura CE: Sicurezza prodotti e norme

Come sempre vi segnaliamo gli ultimi aggiornamenti in materia di sicurezza prodotti delle norme armonizzate per la marcatura CE.

A ricevere degli aggiornamenti sono le direttive:

- 95/16/CE "relativa agli ascensori"

- 89/686/CEE "Dispositivi di protezione individuale DPI"

- 2006/42/CE "direttiva macchine"

La direttiva ascensori:

Un ascensore è un apparecchio di sollevamento che collega dei piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi ed è destinato al trasporto di persone e/o cose.

La 95/16/CE prevede che il prodotto ascensore riporti la marcatura CE.

Essa si applica anche alle componenti di sicurezza di cui all'allegato IV:

  1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.

  2. Dispositivi paracadute di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati.

  3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.

  4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
    — o a caratteristica non lineare,
    — o con smorzamento del movimento di ritorno.

    b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.

  5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.

  6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.

Per un ascensore che abbia superato la procedura di valutazione della conformità di cui al capitolo II art.8 sarà redatta una dichiarazione CE di conformità.

Ricordiamo inoltre che gli ascensori sono sottoposti a verifica periodica come stabilito dal DPR 162/99. 

La direttiva Dispositivi di protezione individuale DPI:

Un «DPI» è un qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona per fornire protezione da uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.

La direttiva macchine:

Per macchina si intende un insieme, con almeno un elemento mobile, destinato ad essere equipaggiato da un sistema di azionamento diverso dalla diretta forza animale o umana.

Una macchina conforme ai requisiti della direttiva 2006/42/CE deve riportare la marcatura CE ed essere accompagnata da istruzioni.

Il costruttore deve redigere un fascicolo tecnico direttiva macchine e conservarlo a disposizione degli organi di controllo.

Leggi anche "quasi macchine"

 

CENSET - consulenza sicurezza prodotti e marcatura CE

 

Marcatura CE: nuove direttive UE 2014

Le nuove direttive UE del "nuovo approccio":

2014/28/UE Esplosivi ad uso civile

2014/29/UE Recipienti semplici a pressione

2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica EMC

2014/31/UE Strumenti per pesare non automatici

2014/32/UE Strumenti di misura

2014/33/UE Ascensori

2014/34/UE ATEX

2014/35/UE LV Low Voltage - bassa tensione

Queste nuove direttive sostituiranno quelle attuali e andranno così ad allinearsi con il nuovo quadro normativo.

DIRETTIVA 2014/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)

Articolo 53 "Abrogazione"

La direttiva 93/15/CEE, come modificata dai regolamenti elen­cati nell’allegato IV, parte A, e la direttiva 2004/57/CE sono abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato V, parte B.

DIRETTIVA 2014/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)

Articolo 43 "Abrogazione"

La direttiva 2009/105/CE, come modificata dal regolamento indicato nell’allegato V, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all’allegato V, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla pre­ sente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI. 

DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

Articolo 45 "Abrogazione"

La direttiva 2004/108/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai ter­ mini di recepimento nel diritto interno e alla data di applica­zione di tale direttiva di cui all’allegato V.

DIRETTIVA 2014/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione)

Articolo 45 "Abrogazione"

La direttiva 2009/23/CE, come modificata dal regolamento di cui all’allegato V, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai ter­mini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione della direttiva indicati nell’allegato V, parte B.

DIRETTIVA 2014/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)

Articolo 52 "Abrogazione"

Fatto salvo l’articolo 50, la direttiva 2004/22/CE, come modifi­cata dagli atti elencati nell’allegato XIV, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato XIV, parte B.

 

DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)

Articolo 47 "Abrogazione"

La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti elencati nel­ l’allegato XIII, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai ter­ mini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B.

DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

Articolo 43 "Abrogazione"

La direttiva 94/9/CE, modificata dal regolamento di cui all’alle­ gato XI, parte A, è abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai ter­ mini di recepimento nel diritto interno e le date di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XI, parte B.

DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione)

Articolo 27 "Abrogazione"

La direttiva 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai ter­ mini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V.

 

CENSET consulenza marcatura CE

 

 

Marcatura CE: le novità di aprile 2014

Vi segnaliamo degli aggiornamenti di Aprile 2014 sulla marcatura CE relativamente alle seguenti direttive:

- ATEX 94/9/CE

- Imbarcazioni da diporto 94/25/CE

- Strumenti di misura 2004/22/CE

Direttiva ATEX:

è relativa alla certificazione di tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati in ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive. La presenza di determinate nebbie, polveri e vapori, in specifiche condizioni, può generare la presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva. Ogni prodotto che si trovi a dover svolgere la propria funzione in dette aree, non devono causare innesco.

Direttiva imbarcazioni da diporto:

Le imbarcazioni contemplate nel capitolo I art. 1 della direttiva 94/25/CE, nonché i componenti di cui all'allegato II, devono riportare la marcatura CE.

La direttiva definisce imbarcazione da diporto: "qualsiasi imbarcazione di qualunque tipo, a prescindere dai suoi mezzi di propulsione, avente uno scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati e che viene usata con finalità sportive e ricreative. Il fatto che la stessa imbarcazione possa essere utilizzata per il noleggio oppure per l'insegnamento della navigazione da diporto non osta alla sua inclusione nel campo d'applicazione della presente direttiva se viene immessa in commercio per finalità ricreative".

Direttiva Strumenti di misura:

La direttiva si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura quali:

  • contatori dell'acqua
  • contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume
  • contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura
  • contatori di calore
  • sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua
  • strumenti per pesare a funzionamento automatico
  • tassametri
  • misure materializzate
  • strumenti di misura della dimensione
  • gli analizzatori dei gas di scarico

Inoltre vi segnaliamo la nuova direttiva ascensori 2014/33/UE che cita agli articoli 47 e 48:

Articolo 47 Abrogazione
La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai ter­mini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIV.
 
Articolo 48 Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tutte le direttive citate prevedono la marcatura CE.

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