Marcatura CE: norme armonizzate direttiva macchine luglio 2014

Marcatura CE: norme armonizzate direttiva macchine luglio 2014

Anche questa settimana vi segnaliamo degli aggiornamenti relativi alle norme armonizzate delle direttive "Nuovo Approccio" e nello specifico della direttiva 2006/42/CE (download in fondo alla pagina).

La direttiva macchine (leggi anche "quasi macchine") prevede che il fabbricante apponga la marcatura CE sul prodotto al fine di dichiararne la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute (RESS).

Il fabbricante dovrà quindi predisporre una serie di documenti (leggi anche fascicolo tecnico direttiva macchine) tra i quali ci saranno le prove di sicurezza pertinenti eseguite dallo stesso fabbricante o da un organismo notificato.

Ai fini della sicurezza della macchina si deve rispondere puntualmente ai RESS della direttiva 2006/42/CE tenendo conto dei seguenti principi di integrazione della sicurezza:

  1. Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

    Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.

  2. Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:

  • eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina),

  • adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati

  • informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.

  1. In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

    La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia utilizzata in modo anormale, se ciò può comportare un rischio.

    Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.

  2. La macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto delle limitazioni imposte all'operatore dall'uso necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuale.

  3. La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza. 

Per quanto sopra facciamo riferimento alle norme EN ISO 12100 e ISO 14121-2.

 

CENSET - consulenza e servizi per la sicurezza prodotti e la marcatura CE

 

 

 

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