Marcatura CE: La nuova direttiva PED 2014/68/UE

Marcatura CE: La nuova direttiva PED 2014/68/UE 

La nuova direttiva PED 2014/68/EU (in allegato) si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar. Le attrezzature sottoposte a una pressione inferiore o pari a 0,5 bar non dovrebbero presentare infatti rischi significativi connessi alla pressione.

All'articolo 50  "Abrogazione"  della nuova direttiva è stabilito che:

a) l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE è soppresso a decorrere dal 10 giugno 2015 

b) la direttiva 97/23/CE, (come modificata dagli atti elencati nell’allegato IV, parte A) è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2016.

I riferimenti alla direttiva abrogata vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI. 

La 2014/68/EU stabilisce che la fabbricazione di attrezzature a pressione "esige l’impiego di materiali sicuri".  In mancanza di norme armonizzate è opportuno definire le caratteristiche dei materiali destinati ad un uso ripetuto.  Tali caratteristiche dovrebbero essere attuate mediante approvazioni europee di materiali rilasciate da un organismo notificato designato per questo compito.  I materiali conformi a detta approvazione dovrebbero beneficiare di una presun­zione di conformità con i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva PED. 

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. 

Classificazione delle attrezzature a pressione

Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.

I fluidi sono suddivisi in due gruppi:

Gruppo 1:

comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:

i)  esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii)  gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii)  gas comburenti, categoria 1;
iv)  liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v)  liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi)  solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii)  sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii)  liquidi piroforici, categoria 1;
ix)  solidi piroforici, categoria 1;
x)  sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1,2 e 3;
xi)  liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii)  solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii)  perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv)  tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv)  tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi)  tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1. 

Gruppo 2:

comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a). 

Presunzione di conformità 

Le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I. 

Importatori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6 quando immette sul mercato un’attrezzatura a pressione o un insieme con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un’attrezzatura a pressione o un insieme già immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva. 

 

CENSET consulenza marcatura CE

 



 

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