Marcatura CE: DPI
I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) sono quelle attrezzature destinate ad essere indossate e tenute da un lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute e la sicurezza durante una attività lavorativa. Nella definizione rientrano anche gli accessori e/o complementi destinati a tale scopo.
I DPI devono essere :
- forniti dal Datore di Lavoro come stabilito dal D.Lgs 81/08 art.18 co. 1 lett. d)
- adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore
- adeguati alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore
- adattabili alle esigenze dell'utilizzatore in funzione delle sue necessità
- contrassegnati con la marcatura CE
- accompagnati da istruzioni in lingua comprensibile all'utilizzatore
Qualora un processo lavorativo preveda l'utilizzo di più DPI, questi devono essere compatibili tra di loro (D.Lgs 81/08 art. 76)
Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di fornire adeguati DPI e di formare ed informare il lavoratore sul corretto utilizzo in particolare per quelli che proteggono da rischi mortali (DPI di terza categoria) o legati alla protezione uditiva.
I Lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale conformemente al loro scopo ed avvisare il Datore di Lavoro di ogni anomalia o problematica rilevata per i DPI messi a disposizione.
La Direttiva 89/686/CEE stabilisce i requisiti per la marcatura CE dei DPI. In merito vi segnaliamo un aggiornamento delle norme armonizzate pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (download in fondo alla pagina).
CENSET - consulenza marcatura CE