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In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2018/C 209/01 è stata pubblicata una nuova comunicazione importante ai fini della marcatura CE della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/34/UE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Tra le prime pubblicazioni troviamo:

  • EN 14460:2018 Apparecchi resistenti all'esplosione

La norma specifica i requisiti per apparecchi resistenti alla pressione di esplosione che sono in grado di resistere a un'esplosione interna senza rottura e non danno luogo a effetti pericolosi nell'ambiente circostante e va a sostituire la norma UNI EN 14460:2006.

  • EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 IEC 60079-7:2015/A1:2017 Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"
La norma specifica i requisiti per la progettazione, la costruzione, il collaudo e la marcatura delle apparecchiature elettriche e dei componenti Ex con tipo di protezione aumentata di sicurezza "e"

Secondo l'articolo 14 della direttiva ATEX 2014/34/UE, il fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità UE che attesta che la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II è stata dimostrata così da apporre, nei casi previsti dalla direttiva, la marcatura CE.

La marcatura CE deve essere apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile.

Quando non sia possibile o la natura del prodotto non lo consenta, la marcatura CE è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Su ciascun apparecchio e sistema di protezione devono figurare in modo leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni:

  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante,
  • marcatura CE 
  • designazione della serie o del tipo
  • numero di lotto o di serie (se esiste)
  • anno di costruzione
  • marchio specifico di protezione dalle esplosioni seguito dal simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria

Marcatura Ce Atex

  • per il gruppo di apparecchi II, la lettera «G» (relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, di vapori o di nebbie), e/o la lettera «D» relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di polveri.

Essi devono inoltre recare, se necessario, tutte le indicazioni indispensabili all’impiego in condizioni di sicurezza

E' opportuno precisare che esistono più direttive ATEX concepite dall’Unione Europea.

Si fa riferimento, infatti, a due direttive comunitarie emanate nell’ambito dei rischi dovuti alla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive:

  • Direttiva 2014/34/UE (in download in fondo all'articolo)
  • Direttiva 99/92/CE (in download in fondo all'articolo)

Esse hanno con lo scopo di armonizzare la legislazione degli stati membri e di permettere il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza quando è probabile l’innesco di polveri combustibili o sostanze infiammabili.


La direttiva ATEX 2014/34/UE ha abrogato la precedente 94/9/CE da aprile 2016 ed è rivolta principalmente ai costruttori di apparecchiature e sistemi destinati all’impiego in zone a rischio esplosione.

Essa all'allegato II stabilisce i requisiti di sicurezza che gli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in ATEX devono rispettare per poter riportare il marchio CE seguendo la corretta procedura tra quelle indicate all'articolo 13.

In Italia è stata recepita dal D.Lgs n.85 del 19 maggio 2016.


La direttiva 99/92/CE invece è nata rivolgendo l'attenzione agli utilizzatori dei prodotti suddetti.

Essa definisce i requisiti minimi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che devono essere rispettati negli ambienti potenzialmente esplosivi. In Italia è stata recepita dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 al Titolo XI “Protezione da atmosfere esplosive”.

 

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Pdfmarcatura ce direttiva ATEX 2014:34:UE.pdf 1039 kB
PdfSicurezza ATEX DIRETTIVA 1999:92:CE.pdf 134 kB

Corso addetti cabine MT/BT Norma CEI 78-17 Viterbo 18 giugno 2018

La norma CEI 78-17 definisce le attività e le professionalità che attengono le cabine MT/MT e MT/BT dei clienti / utenti finali in modo da evitare l'insorgere di guasti dovuti alla carenza o assenza di una adeguata manutenzione.

Sia il D.Lgs 81/2008 che il DM 37/2008, infatti, prevedono che gli impianti (comprese le cabine MT/MT e MT/BT) siano oggetto di regolare manutenzione da parte di professionisti qualificati ed opportunamente formati.

La norma CEI 78-17 fornisce quindi gli strumenti utili a garantire una corretta manutenzione delle cabine MT/MT e MT/BT.

Il corso si presenta quindi come uno strumento indispensabile per le aziende che effettuano manutenzione delle cabine MT/MT e MT/BT grazie ai docenti qualificati che provengono esclusivamente dal settore impiantistico e che possono pertanto garantire la massima competenza.

Il corso per la manutenzione delle cabine MT/MT e MT/BT avrà una durata di 8 ore e si terrà nella nostra aula di Viterbo in Via della Palazzina, 81/A a meno di un'ora da Roma.

Al termine del corso sarà rilasciato regolare attestato di formazione e gratuitamente le schede di manutenzione in formato modificabile.

Le schede, conformi alla norma CEI 78-17 sono un utile strumento per tutti gli addetti alla manutenzione delle cabine MT/MT e MT/BT.

Per info o iscrizioni potete contattarci allo 0761 608 206

Di seguito altri corsi in programma per il settore elettrico

Corso di aggiornamento annuale per verificatori impianti di terra D.P.R. 462/2001 giugno 2018

 

 

 

 

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PdfSCHEDE DI MANUTENZIONE CABINE MT:BT.pdf 28 kB

Con l'approssimarsi della stagione estiva la commissione Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi della UNI ha recepito la norma EN 1069 parti 1 e 2.

La prima parte del documento specifica i requisiti generali di sicurezza per gli acquascivoli e fornisce i requisiti per definire i tipi di acquascivolisi installati nelle piscine ad uso pubblico.

La seconda parte della norma si applica agli acquascivoli definiti nella parte 1 e stabilisce le istruzioni per l'uso, il funzionamento e la manutenzione, così come la documentazione e la messa in servizio degli acquascivoli.

La prima edizione della norma EN 1069 risale ai primi anni '90. La nuova edizione, tradotta in italiano già da tempo, ha tra le modifiche più significative la scomparsa della limitazione ad acquascivoli di due metri di altezza ed oltre e prende in considerazione ogni tipo di scivolo installato in piscine di uso pubblico inclusi i microscivoli per bambini.

 

CENSET Sicurezza prodotti

 

 

Sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è disponibile la versione aggiornata a maggio 2018 del D.Lgs 81/2008.

A 10 anni dall'entrata in vigore  del D.Lgs 81/08 il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro si aggiorna con una serie di disposizioni integrative e correttive.

Nella nuova versione maggio 2018 del D.Lgs 81/2008 troviamo le seguenti novità:

  1. Inserita la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
  2. Inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  3. Inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 - Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
  4. Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 - Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  5. Inseriti gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
  6. Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
  7. Inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis.

Riguardo al punto 1 in precedenza si consentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori.

Nella circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 si precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio - art. 31, co.6), non significa che egli svolge tali compiti da solo né che egli è esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo. 

Relativamente la punto 2 la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria è riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:

a)  l'art. 18 comma 1 lettera c):

nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);

b)  l'art 18 comma 1 lettera g):

in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;

c)  l'art. 18 comma 1 lettera bb):

nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

Al punto 3 invece è stato inserito l'elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione di cui al DM 04 febbraio 2011.

Al punto 4 delle novità sulla versione maggio 2018 del D.Lgs 81/2008 si sostituisce il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il 17° elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al DM 11 aprile 2001 di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Al punto 5 è indicato l'inserimento di nuovi interpelli:

  • INTERPELLO N. 1/2017 del 13/12/2017 - Applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. 81.08
  • INTERPELLO N. 2/2017 del 13/12/2017 - Necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • INTERPELLO N. 1/2018 del 14/02/2018 - Obblighi di cui all’art.18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro
  • INTERPELLO N. 2/2018 del 05/04/2018 - Interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni 

Al punto 6 sono indicate le correzioni all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche così riportate:

"12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266(N), dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione."

Relativamente la punto 7 è inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis - Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari

La versione aggiornata maggio 2018 del D.Lgs 81/08 è in download in fondo all'articolo o sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 
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PdfTesto-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-maggio-2018 2.pdf 20896 kB

Vi informiamo che il 01 giugno 2018  si terrà il  "Corso di aggiornamento annuale per verificatori impianti di terra D.P.R. 462/2001 aree I, II e III " della durata di 6 ore accreditato per 6 CFP per ingegneri.

Il Corso DPR 462/2001 ha l’obbiettivo di rispondere all’esigenza dell’aggiornamento annuale dei tecnici che eseguono le verifiche degli impianti di messa a terra di cui D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462 secondo quanto richiesto al punto 3.4.2 della Guida del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-14

L'aula formativa sarà in Via principe Amedeo 5/B a Roma presso l'hotel Best Western Universo dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Il programma del corso di aggiornamento DPR 462/2001 sarà il seguente:

  • Norma 81/10 e CEI EN 62305 la lettura della valutazione del rischio fulmini (casi pratici)
  • Nuova Guida CEI 0-14 lo stato dei lavori al CEI
  • Norma CEI 78-17: Gli aspetti della manutenzione delle cabine MT/MT e MT/BT di interesse per le verifiche D.P.R. 462/2001
  • DPI isolanti: tipologie, utilizzo, manutenzione ed addestramento all'uso per verificatori.
  • CEI 11-27:2014: come eseguire in sicurezza una misura sotto tensione
  • Aggiornamenti provenienti da pareri e circolari di settore

In allegato la locandina dell'evento.

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PdfCORSO VERIFICHE DPR 462 AGGIORNAMENTO.pdf 286 kB

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