Consulenza marcatura CE: norme armonizzate nuova direttiva RED

Consulenza marcatura CE: norme armonizzate nuova direttiva RED

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.2016C 249-02 sono stati pubblicati degli aggiornamenti delle norme armonizzate della RED 2014/53/UE che abroga la R&TTE 1995/5/CE.

La direttiva RED, conosciuta come nuova R&TTE, è concernente la messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio nell'Unione Europea.

All'articolo 2 viene definita apparecchiatura radio come un prodotto elettrico o elettronico che emette e/o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radio determinazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere e/o ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radio determinazione.

Ai prodotti che ricadono in ambito di applicazione della direttiva RED non si applica la direttiva 2014/35/UE "LVD"  salvo specificare, all'articolo 3, che le apparecchiature radio devono essere fabbricate in modo da garantire:

a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione; 

Le apparecchiature radio devono inoltre garantire un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE "EMC".

La nuova direttiva UE specifica anche che, per le apparecchiature costruite per essere utilizzate in combinazione con un software,  il fabbricante deve garantire la conformità della combinazione.

Molto importanti sono anche le distinzioni di responsabilità dei vari soggetti (fabbricante, rappresentate autorizzato, importatore, distributore.

Un importatore o un distributore assume le responsabilità del fabbricante quando immette sul mercato un'apparecchiatura radio con il proprio nome o marchio commerciale, oppure se modifica un'apparecchiatura radio già immessa sul mercato, qualora la modifica ne condizioni la conformità.

Le procedure di valutazione della conformità sono indicate nell'art. 17:

a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II;

b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III;

c) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV.

I prodotti che ricadono in ambito di applicazione della direttiva RED devono riportare la marcatura CE ed il responsabile deve emettere una dichiarazione di conformità UE.

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'imballaggio e sull'apparecchiatura radio o sulla targhetta, a meno che ciò non sia possibile, ad esempio, a causa della natura dell'apparecchiatura radio. La marcatura deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato se è stata applicata la procedura di valutazione della conformità indicata all'allegato IV.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato deve avere la stessa altezza della marcatura CE.

 

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