Marcatura CE: La nuova direttiva PED 2014/68/UE
La nuova direttiva PED 2014/68/EU (in allegato) si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar. Le attrezzature sottoposte a una pressione inferiore o pari a 0,5 bar non dovrebbero presentare infatti rischi significativi connessi alla pressione.
All'articolo 50 "Abrogazione" della nuova direttiva è stabilito che:
a) l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE è soppresso a decorrere dal 10 giugno 2015
b) la direttiva 97/23/CE, (come modificata dagli atti elencati nell’allegato IV, parte A) è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2016.
I riferimenti alla direttiva abrogata vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
La 2014/68/EU stabilisce che la fabbricazione di attrezzature a pressione "esige l’impiego di materiali sicuri". In mancanza di norme armonizzate è opportuno definire le caratteristiche dei materiali destinati ad un uso ripetuto. Tali caratteristiche dovrebbero essere attuate mediante approvazioni europee di materiali rilasciate da un organismo notificato designato per questo compito. I materiali conformi a detta approvazione dovrebbero beneficiare di una presunzione di conformità con i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva PED.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.
Classificazione delle attrezzature a pressione
Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
I fluidi sono suddivisi in due gruppi:
Gruppo 1:
comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1,2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
Gruppo 2:
comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
Presunzione di conformità
Le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I.
Importatori
Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6 quando immette sul mercato un’attrezzatura a pressione o un insieme con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un’attrezzatura a pressione o un insieme già immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.
CENSET consulenza marcatura CE