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Dlgs 81 2008 Gennaio 2020

Vi segnaliamo che è stato pubblicato sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il testo aggiornato a Gennaio 2020 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008).

CLICCA QUI per scaricare il testo in formato pdf.

Di seguito le modifiche apportate con l'ultima revisione:

  1. Inseriti gli interpelli dal n. 4 al n. 8 del 2019;
  2. Sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 - Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  3. Sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 - Ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione; 
  4. Aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, inserita dal comma 50 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
  5. Aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, come previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019.

 Marcatura Ce Giocattoli Gif

segnaliamo la pubblicazione, in GUUE L 298/5, della Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione del 18 novembre 2019 che modifica l’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l’alluminio.


Il comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti (CSRSAE) ha esaminato i dati disponibili sulla tossicità dell’alluminio, tenendo conto dei diversi livelli di assunzione tollerabile per l’alluminio stabiliti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2008 e dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari nel 2011.
 
Nel suo parere definitivo sull’assunzione tollerabile di alluminio ai fini dell’adeguamento dei limiti di migrazione dell’alluminio nei giocattoli (Final opinion on tolerable intake of aluminium with regard to adapting the migration limits for aluminium in toys), adottato il 28 settembre 2017, il CSRSAE ritiene che una dose giornaliera tollerabile (tolerable daily intake,TDI) pari a 0,3 mg/kg di peso corporeo al giorno costituisca una base adeguata per la revisione dei limiti di migrazione per l’alluminio proveniente dai giocattoli.   

Dato che i bambini sono esposti all’alluminio anche attraverso fonti diverse dai giocattoli, nel calcolare i limiti solo una determinata percentuale della TDI dovrebbe essere attribuita all’esposizione derivante dai giocattoli.
 
Nel parere del 2004 il comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente ha raccomandato di non consentire che provenga dai giocattoli oltre il 10 % della dose giornaliera di alluminio. 
 
Nel 2010 tale percentuale è stata confermata nei pareri del comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali sul rischio derivante dalle sostanze organiche CMR nei giocattoli (Risk from organic CMR substances in toys) e sulla valutazione dei limiti di migrazione degli elementi chimici nei giocattoli (Evaluation of the migration limits for chemical elements in toys).

Il CSRSAE ha applicato il 10 % della TDI, moltiplicato per il peso medio di un bambino di età inferiore ai tre anni (stimato a 7,5 kg) e diviso per la quantità giornaliera di materiale per giocattoli ingerita. Tale quantità, secondo le stime, è pari a 100 mg/giorno per il materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile, a 400 mg/giorno per il materiale per giocattoli liquido o colloso e a 8 mg/giorno per il materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura. Sulla base di tale calcolo il CSRSAE ha proposto limiti di migrazione riveduti per l’alluminio proveniente dai giocattoli pari a 2 250 mg/kg per il materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile, a 560 mg/kg per il materiale per giocattoli liquido o colloso e a 28 130 mg/kg per il materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura («i limiti di migrazione proposti»). 

Il rispetto dei limiti di migrazione proposti può essere verificato col metodo di prova di cui alla norma europea EN 71-3:2013+A3:2018, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 7 ). I limiti di migrazione proposti possono essere facilmente applicati, poiché sono parecchie migliaia di volte più elevati della concentrazione minima che può essere quantificata in modo affidabile con il metodo di prova indicato nella norma.

Per questo la direttiva 2009/48/CE è stata modificata come disposto all'articolo 1 della  Direttiva (UE) 2019/1922 (in allegato).
 

Nell’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE, la voce corrispondente all’alluminio è sostituita dalla seguente:

Marcatura Ce Giocattoli

Marcatura Ce Giocattoli Ottobre 2019

Con la decisione di esecuzione  (UE) 2019/1728 del 15 ottobre 2019 (che abrogata la (UE) 2019/1254) le norme armonizzate per i giocattoli, redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato I, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea mentre quelli figuranti nell'allegato II  sono ritirati dalla GUUE a decorrere dalle date stabilite nello stesso allegato II. La  decisione di esecuzione  (UE) 2019/1728 è in download in fondo alla pagina.
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Corso Manutenzione Cabine Mt Bt

Durerà fino al 27 novembre 2019 l'inchiesta pubblica del progetto CEI C.1244 “Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali Allegato C (normativo ai fini regolatori stabiliti dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)“. Il progetto sarà la variante V1 alla norma CEI 78-17:2015. 

La novità riguarda l'aggiunta delle schede semplificate nell'allegato C con le indicazioni circa gli esami a vista e gli interventi manutentivi minimi da eseguire, sia sotto il profilo tecnico che temporale, sulle apparecchiature e i componenti delle cabine MT/BT degli utenti MT ai soli fini del rispetto dei requisiti tecnici per l’accesso agli indennizzi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con Delibera ARG/elt 198/11 e successive modifiche e integrazioni.

Il pdf è disponibile per le osservazioni sul sito del CEI.
 

Con la decisione di esecuzione C(2016) 7641, la Commissione ha presentato al CEN, al CENELEC e all'ETSI​ ​una richiesta di elaborazione, revisione e completamento delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica a sostegno della direttiva EMC 2014/30/UE.  

Il CEN e il CENELEC hanno elaborato le norme armonizzate​:

  • EN IEC 61058-1:2018 per gli interruttori per apparecchi;
  • EN 55035:2017 per le apparecchiature multimediali. ​​
Sulla base della stessa decisione di esecuzione C(2016) 7641 il CEN ed il CENELEC hanno riveduto due norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di adeguarle al progresso tecnico
 
Si tratta delle norme:
  • EN 13309:2010 per le macchine con alimentazione interna elettrica;
  • EN 50557:2011 per gli interruttori automatici. 
 
La Commissione ha inoltre valutato con CEN e CENELEC se le norme EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 e EN 63024:2018 soddisfano la richiesta di cui alla decisione di esecuzione C (2016) 7641.

Delle norme suddette, visto che  le stesse soddisfano i requisiti della direttiva EMC 2014/30/UE, sono stati pubblicati i riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la ​​Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione del 5 agosto 2019 da leggere congiuntamente alle comunicazioni 2015C 014-01 (Direttiva EMC 2004/108/CE)  e 2018C 246-01 (Direttiva EMC 2014/30/UE).
 
Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti applicabili sia stata dimostrata, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.
 
Le procedure per apporre la marcatura CE sono descritte negli allegati II e III della direttiva EMC.
 
Per poter riportare la marcatura CE le apparecchiature devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della Direttiva EMC 2014/30/UE che richiede la marcatura CE secondo i principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
 
Come per ogni prodotto la marcatura CE va apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio o sulla sua targhetta.
 
Se non fosse possibile o la natura dell’apparecchio non lo permette, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
 
 

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