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Verifiche messa a terra: Corso per Verificatori DPR 462/01 per le aree II e III 

Si comunica che nelle date del 25-26-27 settembre 2013, verrà organizzato a Roma da ASSOCERT, con la nostra collaborazione, il corso per la qualificazione e per l' aggiornamento dei verificatori DPR 462/2001  relativo alle verifiche di impianti alimentati fino ed oltre i 1000 Volt, nel rispetto di quanto dettato dalla Guida CEI 0-14  e dalla direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico (ex MAP) del 11.03.2002. 

Relatori del corso l'Ing. Fausto Di Tosto ed il Per. Ind. Alessio Celeste (Verificatore DPR 462/01 aree II e III). Per quanto sopra, al fine di ottimizzare i tempi per l'organizzazione del corso stesso, si prega, qualora interessati, di rinviare la scheda di adesione allegata debitamente compilata in ogni sua parte.

Si informa inoltre, che il corso sarà effettuato solo al raggiungimento di 20 unità richiedenti e che lo stesso è propedeutico alla richiesta, al  rilascio e al mantenimento delle abilitazioni Ministeriali così come previsto dalla norma ISO IEC 17020:2012 e delle disposizioni Ministeriali in merito.

Come nei corsi organizzati precedentemente da ASSOCERT il costo del corso per i soli associati è rimasto invariato nelle seguenti modalità:

  • euro150,00 + IVA  a persona / giorno , (compresi colazione e pranzo) con l'applicazione di uno sconto del 10% per due partecipanti o più facenti parte della stessa organizzazione. Sono escluse dall'importo le spese di viaggio e alloggio.
  • Il costo del corso per i non associati è: euro 200,00 + IVA a persona / giorno , (compresi colazione e pranzo).

La quota di partecipazione comprende anche il rilascio degli attestati ed il materiale didattico (con procedure tecniche per l'esecuzione delle verifiche e altri documenti utili come linee guida, pubblicazioni utili, ecc....).

Al raggiungimento delle 20 unità partecipanti verrà inviata la conferma di esecuzione del corso e conseguentemente la richiesta di effettuazione del bonifico per il pagamento del corso stesso.

 

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PdfCorso DPR 462 aree II e III.pdf 450 kB

Oggi vi vogliamo proporre questo utilissimo documento pubblicato dall'INAIL (download in fondo alla pagina) sulla gestione dell'emergenza incendio nei luoghi di lavoro aggiornato a maggio 2013.

Grazie all'approccio sempre chiaro agli argomenti quali la gestione dell'emergenza, la formazione, la prevenzione e la valutazione del rischio, questo documento risulta essere un utile strumento messo a disposizione di tutti gli interessati.

Gli argomenti trattati ci ricordano l'importanza del conoscere le regole comportamentali da tenere in caso di emergenza.

Regole che possono essere apprese con un semplice corso antincendio conforme al proprio livello di rischio.

I livelli di rischio sono tre:

  • basso
  • medio 
  • alto

Per i tre livelli il documento riporta le seguenti definizioni:

Luoghi di lavoro a rischio d’incendio basso

S’intendono a rischio d’incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio d’incendio ed in cui, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Si considerano luoghi a rischio d’incendio basso, quei luoghi non classificabili a rischio medio o elevato, dove, in genere, risultano presenti materiali infiammabili in quantità limitata o sostanze scarsamente in- fiammabili e dove le condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio e di un’even- tuale propagazione. 

Luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio

Si intendono a rischio d’incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio.

Si considerano, ad esempio, luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio:


A) Le attività comprese nell’allegato I al DPR 1 agosto 2011 con l’esclusione delle attività classificate a rischio d’incendio elevato;

B) I cantieri temporanei e mobili ove si conservano e si utilizzano sostanze infiammabili ovvero ove si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto. 

Luoghi di lavoro a rischio d’incendio elevato

Si intendono a rischio d’incendio elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui: per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d’incendio basso o medio. Si considerano luoghi a rischio d’incendio elevato i luoghi in cui sono utilizzati prodotti infiammabili, ovvero ove risultano depositate o manipolate sostanze e materiali altamente infiammabili in gradi quantità.

CENSET organizza corsi antincendio su Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Terni 

CENSET inoltre redige la valutazione del rischio, il piano di emergenza ed evacuazione (con planimetrie su carta) e propone convenzioni per la fornitura e la manutenzione di materiale antincendio e antinfortunistico (segnaletica, estintori, DPI, ecc...).

 

CENSET corsi per addetti antincendio Roma, Latina, Viterbo, Terni, Rieti.

 

 

 

 

 

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Marcatura CE: Proposta di revisione direttiva PED

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) 

La  proposta (vedi allegato) ha l'intento di adeguare la direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione al pacchetto merci adottato nel 2008, alla decisione 768/2008/CE e al regolamento 1272/2008 (regolamento CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2008 relativo alla etichettatura, imballaggio e classificazione delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.).

 

CENSET consulenza marcatura CE

 

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Regolamenti UE: Regolamento N. 995/2010 Legno

 

Dal 3 marzo 2013 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea si applica il Regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

 

Il Regolamento si pone l’obiettivo di contrastare il disboscamento illegale ed il connesso commercio di legname e di prodotti del legno tagliati abusivamente ed a tal fine ha previsto tre obblighi principali:

  1. divieto di immissione sul mercato UE di legname tagliato abusivamente e dei prodotti da esso derivati;
  2. obbligo per gli operatori (coloro che immettono per primi legname e prodotti derivati nel mercato europeo) di adottare un sistema di due diligence;
  3. obbligo di tracciabilità per i commercianti “rivenditori” (coloro che rivendono il legname già immesso sul mercato UE) attraverso la tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti. 

La “Due Diligence

L’insieme di procedure e misure che costituiscono il sistema di “Due Diligence”, permette agli operatori di ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato UE legname tagliato abusivamente, oppure prodotti derivati contenenti legno di origine illegale.

Il sistema di “Due Diligence” per essere conforme al Regolamento (UE) n. 995/2010 deve comprendere i seguenti  elementi:

 

1)   accesso alle informazioni

Le informazioni riguardano: la normativa forestale in vigore nel Paese del “raccolto”; il prodotto; il fornitore e il Paese dove il legname è stato prelevato.

 

2)   valutazione del rischio

Avviene attraverso specifici indicatori di alto e basso rischio (Paese, materiale, fornitore).

 

3)   mitigazione (riduzione) del rischio

Procedure aggiuntive adeguate e proporzionate al rischio rilevato.

 

I prodotti a cui si applica il Regolamento UE n. 995/2010

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti del legno, compresi i prodotti di legno massello, legno per pavimenti, compensato, pasta di cellulosa e carta.

 

Non sono compresi i prodotti riciclati, il bambù e la carta stampata (libri, riviste e giornali).

Il legname e i prodotti del legno dotati di valide licenze FLEGT o CITES sono considerati conformi ai requisiti.

 

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