Come ogni altro rischio, anche quello biologico deve essere valutato in ogni ambiente di lavoro e per ogni processo potenzialmente interessato.
In questo periodo di grande emergenza, dovuto alla diffusione del noto “nuovo coronavirus”, si fa sempre più pressante la necessità di comprendere meglio questo complicato argomento.
Il lavoro è una condizione nella quale (come la vita privata quotidiana) si può potenzialmente venire a contatto con agenti biologici.
Nel contesto lavorativo Il D.Lgs 81/2008 al Capo I Art. 266. "Campo di applicazione" richiede che le norme del titolo X, si applichino a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
Ma cosa è un agente biologico?
Quando si parla di agente biologico il Titolo X art. 267 del D.Lgs 81/2008 lo definisce come qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Un microrganismo non è altro che una qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico, comprese le colture cellulari che sono il risultato della crescita in vitro di cellule.
Facciamo alcuni esempi
I batteri
I batteri sono organismi piccolissimi, lunghi da 1 a 10 micrometri (un micrometro è uguale a 1/1000 di mm) e costituiti da un'unica cellula.
Si trovano in tutti gli ambienti di vita e di lavoro.
Per potersi sviluppare e diffondere hanno necessità di particolari condizioni di temperatura, umidità e presenza di sostanze nutritive.
Alcuni batteri sono "buoni" e vengono utilizzati per la produzione di formaggio e yogurt.
Lo stesso corpo umano vive in simbiosi con alcuni batteri che sono fondamentali per la nostra stessa sopravvivenza.
I batteri patogeni invece sono pericolosi per la nostra salute, perché possono causare l'insorgenza di malattie
I funghi
Anche i funghi possono essere pericolosi.
Alcuni di questi, come la "Alternaria alternata", possono creare infezioni sistemiche e crisi allergie respiratorie.
Parassiti
Sono agenti biologici anche parassiti, endoparassiti, ectoparassiti e artropodi irritanti e allergizzanti.
I virus
Il Virus è un organismo privo di struttura cellulare di dimensioni comprese tra i 17 e i 300 nanometri (miliardesimo di metro) contenente acido nucleico (DNA o RNA) racchiuso in un involucro proteico chiamato capside.
I virus sono capaci di moltiplicarsi solo mediante infezione di un organismo ospite.
Classificazione degli agenti biologici
Il titolo X all'articolo 268 classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:
- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche; - agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori oltre al fatto che può propagarsi nella comunità, anche se di norma sono disponibili efficaci
misure profilattiche o terapeutiche; - agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
La classificazione si basa sulla:
- Capacità di generare malattie
- Capacità di propagazione
- Presenza di misure terapeutiche specifiche
La Valutazione del rischio
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio deve tener conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico, delle modalità lavorative, ed in particolare della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI del D.Lgs 81/08 o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2.
Il Datore di lavoro deve tener conto anche dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte a causa di questi agenti biologici e dei potenziali effetti allergici e tossici.
La valutazione del rischio biologico è eseguita con la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e va ripetuta al massimo ogni tre anni oppure in occasione di modifiche dell'attività lavorativa.
A seguito della valutazione del rischio biologico il datore di lavoro deve formare ed informare il personale sui potenziali rischi ed adottare tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche per limitare il rischio al massimo.
Il rischio da agenti biologici deve essere valutato nel contesto dell’organizzazione.
E per questo è necessario porre l’attenzione nei confronti di tutto ciò che può essere un potenziale “veicolo” durante l’attività lavorativa svolta.
Persino una stretta di mano, le monete e le banconote possono esserlo.
E’ possibile individuare 2 diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale:
- rischio biologico generico: presente in tutti gli ambienti di lavoro;
- rischio biologico specifico: proprio della mansione svolta.
E' possibile distinguere anche due casi:
- Il rischio biologico deliberato si manifesta quando una determinata attività prevede l’uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici
- Il rischio biologico potenziale deriva da una esposizione non intenzionale, potenziale ad agenti biologici
Qualora l’esito della valutazione del rischio biologico ne rilevi la necessità, i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro che intende esercitare delle attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3 deve comunicare all'organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare e il documento di valutazione del rischio con le informazioni di dettaglio richieste all'art. 271 comma 5 del D.Lgs 81/08.
Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l’utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto ad inviare una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni.
I laboratori che forniscono un servizio di tipo diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Il datore di lavoro che è in possesso dell’autorizzazione all'uso di questi agenti informa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
CENSET ti aiuta nella valutazione del rischio biologico e nella redazione del DVR.