DPR 162/99: In che consiste la verifica di un ascensore?

DPR 162/99: In che consiste la verifica di un ascensore?

Alla verifica periodica, da effettuare ogni due anni, provvedono:

  • l’azienda sanitaria locale competente per territorio;
  • gli organismi di certificazione notificati ai sensi del nuovo regolamento per le valutazioni di conformità (allegato VI o X)

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti delle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le suddette operazioni e rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo alla verifica comunicando ove negativo (inidoneità all’uso)l’esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

Il proprietario o il suo legale rappresentante devono fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell’impianto. Le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.

In caso di verbale di verifica periodica con esito negativo, il comune dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.

La verifica straordinaria deve essere eseguita dagli stessi organismi abilitati alle verifiche periodiche ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo.

La verifica straordinaria è inoltre necessaria in caso di incidenti di notevole entità (anche se non sono seguiti da infortunio)

Il proprietario ne deve dare immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone immediatamente il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito positivo. Anche nel caso siano apportate all’impianto modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione deve essere eseguita una verifica straordinaria. Le spese per l’effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.

I controlli consistono in:

  1. Controllo delle funi, presenza eventuali fili rotti e di segni di ossidazioni; controllo della puleggia ed eventuale scorrimento relativo tra funi e puleggia; controllo targhette per data di installazione.
  2. Controllo del circuito di manovra, controllo della protezione meccanica del quadro di manovra e del limitatore di velocità; controllo funzionamento della valvola di sicurezza.
  3. Controllo dei dispositivi di chiusura, di sicurezza e di blocco, in particolare del corretto funzionamento della chiusura delle porte di piano, del campanello di allarme e del dispositivo di extra corsa superiore ed inferiore.
  4. Controllo del dispositivo paracadute, delle targhette riportanti la data di installazione.
  5. Controllo dello stato di conservazione del vano tecnico e della cabina ascensore, in particolare del tappetino, dell’eventuale specchio, della pulsanteria, delle lampade.
  6. Controllo della fossa vano corsa
  7. Controllo isolamento dei circuiti elettrici che costituiscono l’impianto e delle funi di alimentazione della cabina ascensore.
  8. Controllo del grembiule cabina ascensore (adeguamento a DPR 268/94 o DM 587/87)
  9. Controllo dello stop nella fossa del vano corsa e della pulsanteria sul tetto della cabina ascensore con il pulsante di stop, di allarme, selettore per la manovra a mano.

 


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