Marcatura CE: Fascicolo tecnico direttiva macchine

Marcatura CE: Fascicolo tecnico direttiva macchine

La parte A dell'allegato VII della direttiva 2006/42/CE, descrive la procedura da utilizzare per l'elaborazione del fascicolo tecnico.

Il fascicolo tecnico della direttiva macchine serve a dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti dettati dalla direttiva stessa.

Se necessario alla presunzione di conformità, il fascicolo tecnico deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o più lingue ufficiali della Comunità Europea.

Il manuale di istruzioni della macchina deve essere redatto secondo le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1. che cita:

a) Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura «Istruzioni originali».

b) Qualora non esistano «Istruzioni originali» nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura «Traduzione delle istruzioni originali». 

c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l'uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

d) In caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.

Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:

a) un fascicolo di costruzione composto:

  1. da una descrizione generale della macchina,

  2. da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,

  3. dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,

  4. dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,

    ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,

  5. dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,

  6. da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un orga- nismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,

  7. da un esemplare delle istruzioni della macchina,

  8. se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,

  9. se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,

  10. da una copia della dichiarazione CE di conformità;

b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.

Il fabbricante al fine di ottemperare alla marcatura CE deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza.

Il fascicolo tecnico deve includere le relazioni e i risultati ottenuti in merito alle prove effettuate e deve essere tenuto a disposizione delle autorità predisposte alla vigilanza per almeno 10 anni a partire dalla data di fabbricazione della macchina o, nel caso di fabbricazione in serie, dell'ultima unità prodotta.

 

CENSET – consulenza marcatura CE


Menu Corsi di Formazione