Sicurezza sul lavoro: requisiti delle attrezzature di lavoro

Sicurezza sul lavoro: requisiti delle attrezzature di lavoro

L'art. 69 del D.lgs. 81/08 definisce attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, utensile, apparecchio nonché impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro.

L'uso di un’attrezzatura di lavoro è quindi ogni operazione lavorativa relativa all'attrezzatura di lavoro come:

  • La pulizia;
  • la messa in servizio o fuori servizio;
  • il trasporto;
  • l'impiego;
  • la trasformazione;
  • le operazioni di manutenzione;
  • il montaggio e lo smontaggio.

L'art. 70 del D.lgs. 81/08 stabilisce che  le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e normative di riferimento e, quando previsto, debbono riportare la marcatura CE.

Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, l'attrezzatura deve rispondere ai requisiti generali di sicurezza riportati nell'allegato V del D.lgs. 81/08.

Nella scelta delle attrezzature il datore di lavoro prenderà in considerazione:

  • i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;

  • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

  • i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

     

     


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