Sicurezza sul lavoro: requisiti delle attrezzature di lavoro
L'art. 69 del D.lgs. 81/08 definisce attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, utensile, apparecchio nonché impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro.
L'uso di un’attrezzatura di lavoro è quindi ogni operazione lavorativa relativa all'attrezzatura di lavoro come:
- La pulizia;
- la messa in servizio o fuori servizio;
- il trasporto;
- l'impiego;
- la trasformazione;
- le operazioni di manutenzione;
- il montaggio e lo smontaggio.
L'art. 70 del D.lgs. 81/08 stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e normative di riferimento e, quando previsto, debbono riportare la marcatura CE.
Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, l'attrezzatura deve rispondere ai requisiti generali di sicurezza riportati nell'allegato V del D.lgs. 81/08.
Nella scelta delle attrezzature il datore di lavoro prenderà in considerazione:
-
i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
-
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
-
i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.