Sicurezza sul lavoro: DVR rischio chimico
Il capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 specifica i requisiti minimi da attuare ai fini della protezione dei lavoratori contro i rischi legati all'esposizione ad agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.
Tali requisiti si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i.
Per agenti chimici si intendono elementi o composti chimici, sia soli che nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o meno e siano immessi o meno sul mercato.
Le disposizioni del capo I del titolo IX del D.Lgs 81/08 si applicano anche al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute relative alla normativa nazionale e comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose.
Per redigere un DVR rischio chimico si fa riferimento alla classificazione delle sostanze secondo il Regolamento CLP (CE) 1272/08 "Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento Reach (CE) n. 1907/2006".
Nella stesura del DVR rischio chimico, si deve indicare per ciascun agente chimico:
- il numero CAS: da Chemical Abstract Service, è la designazione numerica attribuita ad ogni agente chimico. E’ utilizzato nella gestione di banche dati delle sostanze chimiche dalla CE e da organismi internazionali per definire, in maniera inequivocabile, l’identità di un agente chimico. Viene assegnato dalla American Chemical Society (Società Chimica USA). Un altro numero identificativo è il Numero Indice;
- la classificazione di pericolo o etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/08 recante: pittogramma, indicazioni di pericolo (Frasi H, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziali associati all’impiego dell’agente chimico) e consigli di prudenza (Frasi P, descrivono le comuni norme di sicurezza da adottare per rendere minimi i rischi);
- lo stato fisico (se solido, liquido, gassoso) e le proprietà fisiche e chimiche;
- i limiti di esposizione professionale TLV (Threshold Limit Values) quando presenti.
Il regolamento "CLP" prevede l’indicazione di informazioni specifiche per sostanze e miscele.
Per una sostanza classificata secondo le regole previste dal CLP, vengono fornite le informazioni circa:
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i Pittogrammi;
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l’Avvertenza;
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le Frasi H;
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le Frasi EUH (eventuali);
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le Frasi P.
I pittogrammi a forma di rombo con il bordo rosso indicano la natura dei pericoli associati all’uso di una sostanza o miscela pericolosa (vedi PDF allegato).
Le etichette oltre a riportare pittogrammi indicano le avvertenze, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza, oltre a dare informazioni sul prodotto chimico e sul fornitore.
Il livello di rischio chimico R è calcolato per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee.
Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste esposizioni sia inalatorie che cutanee viene calcolato il rischio chimico cumulativo (Rcum).