Marcatura CE: direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione

Marcatura CE Attrezzature A Pressione

Marcatura CE: direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2018/C 326/03 del 14 settembre 2018 c'è una nuova comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione.

L'elenco in Gazzetta contiene i riferimenti alle norme armonizzate utili alla marcatura CE delle attrezzature a pressione e alle norme armonizzate correlate per i materiali utilizzati nella fabbricazione delle attrezzature a pressione. 

Tra le prime pubblicazioni troviamo:

  • EN 593:2017 Valvole industriali — Valvole metalliche a farfalla per impieghi generali
  • EN 1092-1:2018 Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN — parte 1: Flange di acciaio
  • EN 12953-4:2018 Caldaie a tubi da fumo — parte 4: Lavorazione e costruzione delle parti in pressione della caldaia
  • EN 13445-3:2014/A4:2018 Recipienti a pressione non esposti a fiamma — parte 3: Progettazione
  • EN 16668:2016+A1:2018 Valvole industriali — Requisiti e prove per valvole metalliche come accessori a pressione

Sono definite "attrezzature a pressione":

recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso, elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni della presente direttiva e quindi conformi ai criteri per l'apposizione della marcatura CE.

Secondo l'art.14 della direttiva2014/68/UE, le procedure di valutazione della conformità da applicare a un’attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all’articolo 13, in cui è classificata l’attrezzatura.

Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:

a)

gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:

i)

esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;

ii)

gas infiammabili, categorie 1 e 2;

iii)

gas comburenti, categoria 1;

iv)

liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;

v)

liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;

vi)

solidi infiammabili, categorie 1 e 2;

vii)

sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;

viii)

liquidi piroforici, categoria 1;

ix)

solidi piroforici, categoria 1;

x)

sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1,2 e 3;

xi)

liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;

xii)

solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;

xiii)

perossidi organici dei tipi da A a F;

xiv)

tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;

xv)

tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;

xvi)

tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;

xvii)

tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.

Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;

b)

gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).

Non è necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle singole attrezzature a pressione che compongono un insieme. Le singole attrezzature a pressione recanti già la marcatura CE all’atto della loro incorporazione nell’insieme conservano tale marcatura.


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