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Marcatura CE: direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione
Marcatura CE: direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione
In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2018/C 326/03 del 14 settembre 2018 c'è una nuova comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione.
L'elenco in Gazzetta contiene i riferimenti alle norme armonizzate utili alla marcatura CE delle attrezzature a pressione e alle norme armonizzate correlate per i materiali utilizzati nella fabbricazione delle attrezzature a pressione.
Tra le prime pubblicazioni troviamo:
EN 593:2017 Valvole industriali — Valvole metalliche a farfalla per impieghi generali
EN 1092-1:2018 Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN — parte 1: Flange di acciaio
EN 12953-4:2018 Caldaie a tubi da fumo — parte 4: Lavorazione e costruzione delle parti in pressione della caldaia
EN 13445-3:2014/A4:2018 Recipienti a pressione non esposti a fiamma — parte 3: Progettazione
EN 16668:2016+A1:2018 Valvole industriali — Requisiti e prove per valvole metalliche come accessori a pressione
Sono definite "attrezzature a pressione":
recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso, elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni della presente direttiva e quindi conformi ai criteri per l'apposizione della marcatura CE.
Secondo l'art.14 della direttiva2014/68/UE, le procedure di valutazione della conformità da applicare a un’attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all’articolo 13, in cui è classificata l’attrezzatura.
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
a)
gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i)
esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii)
gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii)
gas comburenti, categoria 1;
iv)
liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v)
liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi)
solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii)
sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii)
liquidi piroforici, categoria 1;
ix)
solidi piroforici, categoria 1;
x)
sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1,2 e 3;
xi)
liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii)
solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii)
perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv)
tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv)
tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi)
tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii)
tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
b)
gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
Non è necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle singole attrezzature a pressione che compongono un insieme. Le singole attrezzature a pressione recanti già la marcatura CE all’atto della loro incorporazione nell’insieme conservano tale marcatura.