Sicurezza sul lavoro: Libretto personale di radioprotezione

Sicurezza sul lavoro: Libretto personale di radioprotezione

I datori di lavoro hanno l'obbligo di predisporre il "libretto personale di radioprotezione" per ogni lavoratore esposto a rischio di radiazioni ionizzanti così come stabilito dal D.Lgs n.230/95.

Nell’Allegato III del D.Lgs 230/95, vengono definiti come “lavoratori esposti” tutti i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa svolta, rischiano di superare nell’arco di un anno solare uno i più dei seguenti valori:

  • 1 mSv di dose efficace;
  • 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
  • 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
  • 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.

Per mSv (milliSievert) si intende l'unità utilizzata per misurare il potenziale danno biologico dovuto all’esposizione alle radiazioni. I lavoratori esposti vengono classificati in:

Categoria A – tutti i lavoratori che superano i seguenti valori:

- 6 mSv di dose efficace;
- 45 mSv di dose equivalente al cristallino;
- 150 mSv di dose equivalente alla pelle;
- 150 mSv di dose equivalente alle mani, avambracci, piedi e caviglie;

Categoria B – tutti gli altri lavoratori esposti che non rientrano nella categoria precedente.

Nei casi in cui non si riesca a valutare la dose efficace al termine della prestazione del lavoratore il DL ha il compito di trasmettere, in tempi tecnicamente necessari, il libretto all’esperto qualificato che provvederà a riportare tutti i dati esatti procedendo alla valutazione della dose.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna il libretto al lavoratore, che lo consegnerà al nuovo datore ad inizio di una nuova attività lavorativa. Il datore di lavoro ha l’obbligo di compilare il libretto in tutte le parti di sua competenza indicando:

  • l’anagrafica del lavoratore;
  • la data e la motivazione per la richiesta del libretto da parte del datore di lavoro;
  • i dati relativi al rilascio del libretto (comprensivo di numero progressivo);
  • le informazioni occupazionali: nome, sede e ragione sociale dell’impresa, date di inizio e fine rapporto, mansione del lavoratore;
  • i risultati derivanti dalla sorveglianza medica: giudizio del medico, eventuali
  • prescrizioni, periodo di validità e firma del medico autorizzato;
  • i dati dosimetrici (compilati dall’esperto qualificato dall’esercente):
  • la ragione sociale dell’esercente;
  • il periodo di esposizione:
  • la tipologia di radiazione e di esposizione (esterna, interna, parziale, totale) comprensive di quantità di dose efficace alla quali si è stati esposti.

Il datore di Lavoro appone timbro e sottoscrizione e provvede ad inviarlo per la vidimazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione III Via Fornovo, 8 - 00192 Roma.

Il Datore di Lavoro privato deve inviare, unitamente a ciascun libretto, l'attestazione del versamento di € 12,91 da effettuare presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente ovvero sul conto corrente postale intestato alla sezione medesima, con l'indicazione della causale del versamento e l'imputazione al Capo XXVII, capitolo di entrata 3670.

Il versamento è prescritto dal D.M. 3 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001.

Se il datore di lavoro è pubblico, deve inviare solo il libretto.

Il libretto, rilasciato dagli Stati Membri dell’Unione Europea, ha validità nel territorio italiano ed è regolamentato dalle norme del Paese che l’ha rilasciato.

Per i procedimenti sotto riportati il Ministero invita i richiedenti a privilegiare l'invio delle richieste per posta, indicando nella corrispondenza un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono che possa essere utilizzato per eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

  • Rilascio libretti personali di radioprotezione (Allegato XI, punto 1.2 del  D.Lgs 230/95 e s.m.i.).
  • Autorizzazione datore di lavoro di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001).
  • Autorizzazione lavoratore autonomo di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001).
  • Notifica datore di lavoro di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001).
  • Notifica lavoratore autonomo di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001).

Per le istruzioni si rimanda alla pagina ufficiale del Ministero questo LINK. La normativa di riferimento è la seguente:

Decreto legislativo n. 257 del 9 maggio 2001
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04 luglio 2001)

Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2001
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001;

Decreto Interministeriale del 3 ottobre 2001
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.287 dell'11 dicembre 2001;

Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241
Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Gazzetta Ufficiale n. 140/L del 31 agosto 2000, supplemento ordinario alla G.U. n. 203, serie generale, del 31 agosto 2000;

Decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995
Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 13 giugno 1995, supplemento ordinario alla G.U. n. 136, serie generale, del 13 giugno 1995 (art. 62, comma 3; art. 81, comma 6; art. 90, comma 5).

 

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