Prevenzione incendi: CPI asili nido

Prevenzione incendi: CPI asili nido

Il D.M. 16 luglio 2014 (G.U. 174 del 20/07/2014), in vigore dal 28 agosto 2014, disciplina la materia di prevenzione incendi di:

  • Scuole di ogni ordine, grado e tipo;
  • Collegi;
  • Accademie con oltre 100 persone presenti;
  • Asili nido con oltre 30 persone presenti

ossia le attività di cui all'allegato I punto 67 del D.P.R. 151/2011 che ha introdotto un nuovo elenco di attività in precedenza non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Il D.P.R. 151/2011 individua quindi le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e regolamenta:

  • Deposito dei progetti;
  • Esame dei progetti;
  • Visite tecniche;
  • Approvazione di deroghe a specifiche normative;
  • Verifica delle condizioni di sicurezza antincendio.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C.

Le disposizioni riportate nel Titolo II del D.M. 16 luglio 2014 si applicano a:

  • Asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti mentre
  • Asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

Il Titolo II del D.M. 16 luglio 2014 riporta i requisiti che gli asili nido devono rispettare tra i quali vi sono:

  • Ubicazione degli asili nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le attività scolastiche;
  • Accessibilità dei mezzi di soccorso;
  • Possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco per consentire l'accesso all'attività;
  • Requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI delle strutture portanti e degli elementi di compartimentazione dell'asilo nido non inferiori a:
45  per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m
60  per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m
90  per edifici con altezza antincendi oltre i 32 m

 

CENSET formazione consulenza sicurezza sul lavoro 

 

 

 

 

 

 


Menu Corsi di Formazione