Prevenzione incendi: CPI asili nido
Il D.M. 16 luglio 2014 (G.U. 174 del 20/07/2014), in vigore dal 28 agosto 2014, disciplina la materia di prevenzione incendi di:
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo;
- Collegi;
- Accademie con oltre 100 persone presenti;
- Asili nido con oltre 30 persone presenti
ossia le attività di cui all'allegato I punto 67 del D.P.R. 151/2011 che ha introdotto un nuovo elenco di attività in precedenza non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Il D.P.R. 151/2011 individua quindi le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e regolamenta:
- Deposito dei progetti;
- Esame dei progetti;
- Visite tecniche;
- Approvazione di deroghe a specifiche normative;
- Verifica delle condizioni di sicurezza antincendio.
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C.
Le disposizioni riportate nel Titolo II del D.M. 16 luglio 2014 si applicano a:
- Asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti mentre
- Asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
Il Titolo II del D.M. 16 luglio 2014 riporta i requisiti che gli asili nido devono rispettare tra i quali vi sono:
- Ubicazione degli asili nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le attività scolastiche;
- Accessibilità dei mezzi di soccorso;
- Possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco per consentire l'accesso all'attività;
- Requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI delle strutture portanti e degli elementi di compartimentazione dell'asilo nido non inferiori a:
45 | per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m |
60 | per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m |
90 | per edifici con altezza antincendi oltre i 32 m |
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