Consulenza marcatura CE: aggiornamenti settembre 2014 direttive e regolamenti UE

Aggiornamenti settembre 2014 direttive e regolamenti UE

Come consuetudine vi segnaliamo gli aggiornamenti che riguardano la marcatura CE delle ultime settimane.

Nello specifico le ultime novità interessano la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine di cui abbiamo già parlato in una precedente news (leggi articolo), la direttiva 2009/48/CE relativa alla sicurezza dei giocattoli, anche questa trattata in un altra occasione (leggi articolo) e il nuovo Regolamento UE 305/2011 (CPR) che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che va ad abrogare la direttiva 89/106/CEE (Art. 65).

In fondo alla pagina il download free del pdf con i link alle norme armonizzate delle direttive e regolamenti del nuovo approccio ed il nuovo Regolamento CPR. Proprio di quest'ultimo vi vogliamo parlare in questo articolo (vedi vecchi articoli correlati).

All'articolo 65 del Regolamento 305/2011 è abrogata la vecchia direttiva materiali da costruzione. All'articolo 66 " disposizioni transitorie", si specifica che i prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 01 luglio 2013 sono ritenuti conformi al nuovo regolamento.

All'articolo 2 viene definito prodotto da costruzione un qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione (edifici e opere di ingegneria civile) o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Per questi prodotti, al Capo II all'articolo 4, è previsto che il fabbricante (salvo in casi in conformità all'articolo 5) rediga una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tali prodotti sul mercato, quando questi rientrino nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o siano conformi ad una valutazione tecnica europea.

Come accennato, in deroga all'articolo 4 paragrafo 1, in mancanza di disposizioni nazionali e/o UE che impongano la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, per prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora: 

  • il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;

 

  • il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure

 

  • il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro parti­ colare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

La dichiarazione di prestazione deve contenere (art. 6):

a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
 
b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V;
 
c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
 
d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.
 
La dichiarazione di prestazione contiene altresì:
 
a) l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
 
b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;
 
c) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi pre­ visti dichiarati;
 
d) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;
 
e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;
 
f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);
 
g) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.
 
La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato III.
 
Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono fornite assieme alla dichiarazione di prestazione.
La marcatura CE viene apposta dal fabbricante prima della sua immissione sul mercato per i prodotti per i quali ha redatto una dichiarazione di prestazione.
 
Contrariamente la marcatura CE non viene apposta.
 
La marcatura CE deve essere apposta in modo indelebile, visibile e leggibile (rispettando dimensioni e proporzioni) sul prodotto da costruzione stesso o su un'etichetta ad esso applicata.
 
Debbono, inoltre, essere riportate le seguenti informazioni:
  • le ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura CE è stata apposta la prima volta
  • il nome, l'indirizzo della sede legale del fabbricante o da un suo marchio di identificazione.
  • il codice unico di identificazione del prodotto-tipo
  • il numero di riferimento della dichiarazione di prestazione,
  • il livello o classe della prestazione dichiarata,
  • il riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata
  • il numero di identificazione dell'organismo notificato
  • l'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata se del caso
 
 
 

 

 

 

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