Sicurezza sul lavoro: modifiche al quadro sanzionatorio del D.LGS 81/08

Sicurezza sul lavoro: modifiche al quadro sanzionatorio del D.LGS 81/08

Nelle ultime settimane il D.Lgs 81/08 ha subito alcune modifiche legislative con le Leggi 98 e 99 del 2013. Tali modifiche hanno interessato in particolare il Titolo I, II, III, IV e XIII del Testo Unico sulla Sicurezza.

Rilevanti sono gli interventi al quadro sanzionatorio per le sanzioni emesse per le violazioni commesse successivamente al 01 luglio 2013.

L'art. 9 co. 2 legge 09 agosto 2013 n. 99 ha modificato il co.4 bis Art. 306 del D.Lgs 81_2008 come di seguito:

Art. 306 comma 4-bis.

"Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, con nota protocollo n. 12059 del 02 luglio 2013, che le sanzioni di cui sopra sono incrementate del 9,6%.

Restano quindi escluse le sanzioni emesse prima del 02 luglio 2013.


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