Marcatura CE: Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI
In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2018/C 113/04 del 27 marzo 2018 sono stati pubblicati i riferimenti dell norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione relativi al Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
L'elenco è il primo dei riferimenti delle norme armonizzate del nuovo Regolamento DPI.
Qualora un DPI soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e ne sia stata data dimostrazione, secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE (modello di dichiarazione di conformità DPI in .doc di cui all'Allegato IX in download in fondo all'articolo) a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 16.
La marcatura CE è una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il DPI è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.
La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.
Anche per i DPI la marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
I DPI sono suddivisi in tre categorie:
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
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sostanze e miscele pericolose per la salute;
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atmosfere con carenza di ossigeno;
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agenti biologici nocivi;
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radiazioni ionizzanti;
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ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
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ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
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cadute dall'alto;
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scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
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annegamento;
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tagli da seghe a catena portatili;
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getti ad alta pressione;
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ferite da proiettile o da coltello;
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rumore nocivo.