Marcatura CE: Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI

Marcatura CE: Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2018/C 113/04 del 27 marzo 2018 sono stati pubblicati i riferimenti dell norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione relativi al Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

L'elenco è il primo dei riferimenti delle norme armonizzate del nuovo Regolamento DPI.

Qualora un DPI soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e ne sia stata data dimostrazione, secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE (modello di dichiarazione di conformità DPI in .doc di cui all'Allegato IX in download in fondo all'articolo) a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 16.

La marcatura CE è una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il DPI è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Anche per i DPI la marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

I DPI sono suddivisi in tre categorie:

 

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

  1. lesioni meccaniche superficiali;
  2. contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
  3. contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  4. lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
  5. condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  1. sostanze e miscele pericolose per la salute;

  2. atmosfere con carenza di ossigeno;

  3. agenti biologici nocivi;

  4. radiazioni ionizzanti;

  5. ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;

  6. ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;

  7. cadute dall'alto;

  8. scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

  9. annegamento;

  10.  tagli da seghe a catena portatili;

  11.  getti ad alta pressione;

  12. ferite da proiettile o da coltello;

  13. rumore nocivo.

 

 

Attachments:
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WordDichiarazione di conformità DPI.doc 13 kB
PdfREGOLAMENTO DPI (UE) 2016:425 .pdf 584 kB

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