Sicurezza sul lavoro: DVR rischio chimico

Sicurezza sul lavoro: DVR rischio chimico

Alcuni agenti chimici, sia da soli che in miscela, sono classificati come pericolosi dai Decreti legislativi n.52 del 3 febbraio 1997 e n.65 del 14 marzo 2003. Il Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (testo unico per la sicurezza sul lavoro) al titolo IX prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione del rischio chimico (DVR rischio chimico) in ogni attività lavorativa nella quale si utilizzano sostanze o preparati pericolosi.

Il DVR rischio chimico deve tenere in considerazione:

- natura e pericolosità delle sostanze chimiche presenti

- le quantità di tali agenti chimici

- personale esposto al rischio chimico

- tempo di esposizione

- frequenza di esposizione

- ambienti in cui avviene l'esposizione al rischio chimico

Dalle risultanze del DVR rischio chimico devono scaturire le azioni necessarie a tutelare la salute dei lavoratori nel rispetto dei principi di sicurezza sul lavoro. Qualora il rischio risultasse tollerabile può essere sufficiente provvedere alla formazione - informazione del personale interessato.

Se l'entità del rischio chimico emerso dal DVR non risultasse  irrilevante, sarà necessario provvedere alla formazione - informazione dei lavoratori, alla adozione di misure specifiche di prevenzione e protezione e gestione delle emergenze nonché alla nomina del medico competente che stabilirà il protocollo sanitario sulla base di quanto emerso dal DVR rischio chimico. Il DVR rischio chimico deve essere aggiornato ogni volta vi sia un cambiamento nel processo produttivo o se richiesto da nuove disposizioni normative.

Si ricorda che proprio di recente sono state sostituite le frasi di rischio R ed S con le frasi di rischio H e P e risulta necessario rielaborare il DVR rischio chimico secondo quanto stabilito dalle più recenti disposizioni.

 

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