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Mascherine Generiche Norma Marcatura Ce

Marcatura CE: in arrivo una norma per le mascherine generiche

UNI ha dato il via a dei lavori finalizzati ad elaborare un progetto di prassi di riferimento che fornisce "Linee guida su requisiti, metodi di prova e valutazione di conformità delle mascherine filtranti art. 16 del Decreto 'Cura Italia'".

La prassi riguarda quelle mascherine che non hanno alcuna prestazione tecnica garantita e quindi non posseggono né le caratteristiche di un DPI secondo la UNI EN 149 “semimaschere filtranti”, né quelle di dispositivo medico di cui alla norma UNI EN 14683 “maschere facciali ad uso medico” e quindi non possono riportare la marcatura CE.

Queste mascherine possono tuttavia essere utilizzate in via precauzionale rispettando le regole di distanziamento sociale di almeno 1 metro purché il fabbricante ne garantisca i requisiti di sicurezza e salute.

Marcatura Ce Giocattoli En 71 3

Marcatura CE dei giocattoli: in italiano la norma EN 71-3:2019

I bambini sono la categoria di consumatori più esposti ai rischi derivanti dall'uso di un prodotto ed è per questo che gli standard di sicurezza per i giocattoli, a supporto della marcatura CE secondo direttiva 2009/48/CE, sono in continua evoluzione. 

Tra i rischi più rilevanti per la salute dei bambini ci sono quelli legati alle sostanze chimiche contenute nei materiali dei giocattoli o usate per la loro costruzione.

E' per questo che la Commissione Sicurezza di UNI, dal 24 marzo, ha recepito anche in lingua italiana la norma EN 71-3:2019, standard fondamentale per apporre la marcatura CE su un giocattolo.

La norma fissa i requisiti e i metodi di laboratorio da adottare per stabilire la migrazione di alcune sostanze tossiche dai materiali del giocattolo e da parti di questo limitando così l'esposizione dei bambini ad esse.

Le sostanze prese in considerazione dalla norma sono:

  • Alluminio
  • antimonio
  • arsenico
  • bario
  • boro
  • cadmio
  • cromo (III)
  • cromo (VI)
  • cobalto
  • rame
  • piombo
  • manganese
  • mercurio
  • nichel
  • selenio
  • stronzio
  • stagno
  • stagno organico
  • zinco

Sono esclusi dal campo di applicazione della norma EN 71-3 gli imballaggi, salvo non abbiano scopi ludici, e tutte quelle parti per le quali sia esclusa, in maniera prevedibile, la possibilità che possano rimanere a lungo a contatto con la pelle o essere succhiate, leccate e ingerite.

Per poter apporre la marcatura CE, le prove di migrazione devono eseguirsi su:

  • materiali secchi, fragili, in polvere o malleabili (Categoria I);
  • materiali liquidi o adesivi (Categoria II);
  • materiali raschiati (Categoria III).

Naturalmente tutti i giocattoli destinati a essere messi in bocca o portati alla bocca, i cosmetici giocattolo e tutti gli strumenti di scrittura classificati come giocattoli, sono suscettibili di essere succhiati, leccati o ingeriti, così come le parti accessibili di giocattoli per bambini fino ai 6 anni di età poiché per bambini di età superiore è ritenuta meno probabile la possibilità che il bambino interagisca con il giocattolo tramite la bocca, salvo che questo non sia destinato proprio al contatto orale.

la norma UN EN 71-3:2019 recepisce la EN 71-3:2019 che dal giugno dello scorso anno ha sostituito l'edizione 2018.

Marcatura Ce Direttiva Macchine Aprile 2020

Marcatura CE: norma EN 1127-1:2019 armonizzata per la direttiva macchine

con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 pubblicata in GUUE serie L n. 102/6  la norma UNI EN 1127-1:2019  "Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia",  già armonizzata a febbraio 2020  per la marcatura CE direttiva ATEX 2014/34/UE, è armonizzata, dal 02 aprile 2020, anche per la marcatura CE direttiva macchine 2006/42/CE .

La norma specifica i metodi per l'identificazione e la valutazione delle situazioni pericolose che conducono all'esplosione e le misure di progettazione e costruzione adeguate alla sicurezza richiesta.

La EN 1127-1:2019, in vigore dal 14 novembre dello scorso anno, sostituisce la EN 1127-1:2011 che è stata ritirata il 14 agosto 2019.

 
In allegato la Decisione di esecuzione (riga 69)
 
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Marcatura Ce Norme Direttiva Ped

Marcatura CE: novità aprile 2020 per le norme armonizzate direttiva PED 

In allegato la Decisione di esecuzione (UE) 2020/542 della Commissione, del 16 aprile 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza per la protezione da pressioni eccessive, tubi di acciaio saldati a pressione, recipienti a pressione non fissati e tubazioni metalliche metalliche (GU L 121/4 del 20.04.2020).

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Marcatura Ce Direttiva Red

Marcatura CE: norme armonizzate direttiva RED

E' del 5 febbraio la Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 relativa alle norme armonizzate (EN) per la marcatura CE delle apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione di esecuzione si articola in tre punti principali:

I riferimenti delle norme armonizzate per la marcatura CE delle apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell'allegato I della decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell'allegato II della presente decisione sono pubblicati con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I riferimenti delle norme armonizzate per la marcatura CE delle apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell'allegato III della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

La decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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Pdfmarcatura ce DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020 167.pdf 522 kB

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