Marcatura CE: Direttiva EMC 2014/30/UE: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione del 5 agosto 2019

Con la decisione di esecuzione C(2016) 7641, la Commissione ha presentato al CEN, al CENELEC e all'ETSI​ ​una richiesta di elaborazione, revisione e completamento delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica a sostegno della direttiva EMC 2014/30/UE.  

Il CEN e il CENELEC hanno elaborato le norme armonizzate​:

  • EN IEC 61058-1:2018 per gli interruttori per apparecchi;
  • EN 55035:2017 per le apparecchiature multimediali. ​​
Sulla base della stessa decisione di esecuzione C(2016) 7641 il CEN ed il CENELEC hanno riveduto due norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di adeguarle al progresso tecnico
 
Si tratta delle norme:
  • EN 13309:2010 per le macchine con alimentazione interna elettrica;
  • EN 50557:2011 per gli interruttori automatici. 
 
La Commissione ha inoltre valutato con CEN e CENELEC se le norme EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 e EN 63024:2018 soddisfano la richiesta di cui alla decisione di esecuzione C (2016) 7641.

Delle norme suddette, visto che  le stesse soddisfano i requisiti della direttiva EMC 2014/30/UE, sono stati pubblicati i riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la ​​Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione del 5 agosto 2019 da leggere congiuntamente alle comunicazioni 2015C 014-01 (Direttiva EMC 2004/108/CE)  e 2018C 246-01 (Direttiva EMC 2014/30/UE).
 
Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti applicabili sia stata dimostrata, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.
 
Le procedure per apporre la marcatura CE sono descritte negli allegati II e III della direttiva EMC.
 
Per poter riportare la marcatura CE le apparecchiature devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della Direttiva EMC 2014/30/UE che richiede la marcatura CE secondo i principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
 
Come per ogni prodotto la marcatura CE va apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio o sulla sua targhetta.
 
Se non fosse possibile o la natura dell’apparecchio non lo permette, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.