Marcatura CE: norme armonizzate prodotti da costruzione Reg. (UE) 305/2011 aggiornate ad ottobre 2018

Marcatura CE Norme Armonizzate Prodotti Da Costruzione Reg. UE 3052011
Una nuova comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 è stata pubblicata in GUUE n. 2018/C 370/05 del 12 ottobre 2018.
 
La pubblicazione riguarda i riferimenti dei documenti per la valutazione europea a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE).
 
Si riportano solo alcuni dei titoli di documenti per la valutazione europea sostituiti nella recente pubblicazione:
  • Lastre in cartongesso per l’uso in applicazioni portanti
  • Pali in ghisa duttile
  • Additivi per la produzione di asfalto – granuli bituminosi ottenuti dal riciclaggio di coperture bituminose per tetti
  • Viti di fissaggio per componenti in metallo e lamiere
  • Kit di scale prefabbricate
  • Sistemi di sigillatura per gli alloggiamenti di cavi

Per «prodotto da costruzione», si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Un «kit» è invece un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.

La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) n. 305/2011.

La marcatura CE deve essere apposta prima della immissione sul mercato in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata.

Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Con l'apposizione della marcatura CE, i fabbricanti si assumono la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel regolamento(UE) n. 305/2011 e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.