Sicurezza sul lavoro: D.lgs 81/2008 aggiornato a maggio 2018

Sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è disponibile la versione aggiornata a maggio 2018 del D.Lgs 81/2008.

A 10 anni dall'entrata in vigore  del D.Lgs 81/08 il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro si aggiorna con una serie di disposizioni integrative e correttive.

Nella nuova versione maggio 2018 del D.Lgs 81/2008 troviamo le seguenti novità:

  1. Inserita la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
  2. Inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  3. Inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 - Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
  4. Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 - Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  5. Inseriti gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
  6. Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
  7. Inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis.

Riguardo al punto 1 in precedenza si consentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori.

Nella circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 si precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio - art. 31, co.6), non significa che egli svolge tali compiti da solo né che egli è esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo. 

Relativamente la punto 2 la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria è riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:

a)  l'art. 18 comma 1 lettera c):

nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);

b)  l'art 18 comma 1 lettera g):

in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;

c)  l'art. 18 comma 1 lettera bb):

nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

Al punto 3 invece è stato inserito l'elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione di cui al DM 04 febbraio 2011.

Al punto 4 delle novità sulla versione maggio 2018 del D.Lgs 81/2008 si sostituisce il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il 17° elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al DM 11 aprile 2001 di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Al punto 5 è indicato l'inserimento di nuovi interpelli:

  • INTERPELLO N. 1/2017 del 13/12/2017 - Applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. 81.08
  • INTERPELLO N. 2/2017 del 13/12/2017 - Necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • INTERPELLO N. 1/2018 del 14/02/2018 - Obblighi di cui all’art.18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro
  • INTERPELLO N. 2/2018 del 05/04/2018 - Interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni 

Al punto 6 sono indicate le correzioni all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche così riportate:

"12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266(N), dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione."

Relativamente la punto 7 è inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis - Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari

La versione aggiornata maggio 2018 del D.Lgs 81/08 è in download in fondo all'articolo o sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 
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