Marchio CE: Nuovo Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi

Nuovo Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi 

Il nuovo Regolamento UE) 2016/426  stabilisce le regole per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e abroga la  direttiva 2009/142/CE  a decorrere dal 21 aprile 2018.

Il nuovo Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Le procedure di valutazione della conformità  richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità notificati dagli Stati membri alla Commissione.

Il Regolamento mira a garantire il funzionamento del mercato interno degli apparecchi e dei relativi accessori riguardo ai rischi per la sicurezza e all'efficienza energetica.

Il marchio CE per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi  è soggetto ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Il marchio CE va apposto prima che l'apparecchio o l'accessorio sia immesso sul mercato.
 
La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato I del Regolamento.

Troverete il nuovo il nuovo Regolamento UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi in download in fondo all'articolo.

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