Sicurezza sul lavoro: Radiazioni ionizzanti Direttiva 2013/59/EURATOM

Radiazioni ionizzanti Direttiva 2013/59/EURATOM

La direttiva 2013/59/EURATOM si applica in qualunque situazione nella quale vi sia una esposizione pianificata, esistente oppure di emergenza che comporti il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere considerata trascurabile dal punto di vista dell'ambiente e della salute umana.

Essa si applica in particolare:

  • alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'impiego, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nella Comunità e all'esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi;
  • alla fabbricazione e al funzionamento di attrezzature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
  • alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione;
  • all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato;
  • alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori.

La direttiva 2013/59/EURATOM non si applica invece:

  • all'esposizione al livello naturale di radiazione, quale quello risultante dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
  • all'esposizioni di individui della popolazione o lavoratori non facenti parte di equipaggi aerei o spaziali alla radiazione cosmica in volo o nello spazio;
  • all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.

La direttiva 2013/59/EURATOM fissa quindi le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria delle persone che sono sottoposte ad esposizione per causa medica, professionale nonché alla protezione della popolazione.

La radiazione ionizzante è quella radiazione in grado di liberare elettroni dalla materia (molecole o atomi) e causare gravi danni alla salute.

All'allegato I della direttiva EURATOM sono riportati i livelli di riferimento per l'esposizione della popolazione di cui agli articoli 7 e 101 così indicati:

1. Fatti salvi i livelli di riferimento per le dosi equivalenti, i livelli di riferimento espressi in dosi efficaci sono fissati nell'intervallo di 1-20 mSv all'anno per le situazioni di esposizione esistenti e nell'intervallo di 20-100 mSv (acute o annue) per le situazioni di esposizione di emergenza.

2. In determinate circostanze può essere considerato un livello di riferimento al di sotto degli intervalli di cui al punto 1, segnatamente:

a) può essere fissato un livello di riferimento inferiore a20 mSv in una situazione di esposizione di emergenza in cui può essere fornita una protezione adeguata senza causare danni sproporzionati dovuti alle contromisure attuate o costi eccessivi;

b) può essere fissato un livello di riferimento inferiore a 1 mSv all'anno, se del caso, in una situazione di esposizione esistente per esposizioni specifiche in base alla sorgente o per vie di esposizione specifiche.

3. Per la transizione da una situazione di esposizione di emergenza a una situazione di esposizione esistente sono fissati livelli di riferimento adeguati, in particolare una volta conclusa l'applicazione di contromisure di lungo termine come la dislocazione.

4. I livelli di riferimento fissati tengono conto delle caratteristiche delle situazioni prevalenti oltre che di criteri sociali, tra cui:

a) per esposizioni inferiori o pari a 1 mSv all'anno, informazioni generali sul livello di esposizione, senza considerare nello specifico le esposizioni individuali;

b) nell'intervallo fino o pari a 20 mSv all'anno, informazioni specifiche per consentire ai singoli individui di gestire la propria esposizione, se possibile;

c) nell'intervallo fino o pari a 100 mSv all'anno, la valutazione di singole dosi e informazioni specifiche sui rischi di radiazioni e sulle azioni disponibili per ridurre le esposizioni.

 

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