Verifiche attrezzature di lavoro: 15° elenco dei Soggetti Abilitati

Verifiche attrezzature di lavoro: 15° elenco dei Soggetti Abilitati

Con il Decreto Direttoriale n.101 del 1 dicembre 2017 è stato adottato il quindicesimo elenco dei Soggetti Abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 e secondo quanto stabilito all'art. 71 comma 11 del D.Lgs 09 aprile 2008 n.81 e s.m.i.

Il Decreto è emanato di concerto tra le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il nuovo Decreto Direttoriale sostituisce integralmente il precedente ed è composto di sei articoli:

  • all'articolo 1, è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • all'articolo 2, è rinnovata l'iscrizione con sospensione parziale dell'abilitazione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria con esito parzialmente favorevole;
  • all'articolo 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • all'articolo 4, è decretato l'inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
  • all'articolo 5, è specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017;
  • all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati. 

Il Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati

Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione e il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante.

Le attrezzature di lavoro sono suddivise nei gruppi SC, SP e GVR.

Gruppo SC (sollevamento cose)

  • Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
  • Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
  • Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico
  • ldroestrattori a forza centrifuga

Gruppo SP (Sollevamento persone)

  • Scale aree ad inclinazione variabile
  • Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
  • Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
  • Ponti sospesi e relativi argani
  • Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
  • Ascensori e montacarichi da cantiere

Gruppo GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento)

Attrezzature a pressione

  • Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
  • Generatori di vapor d'acqua
  • Generatori di acqua surriscaldata
  • Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
  • Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW

Forni per le industrie chimiche e affini

Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.