Consulenza marchio CE: norme aggiornate per la direttiva RED

Consulenza marchio CE: norme aggiornate per la direttiva RED

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2016/C 460/03 del 09 dicembre 2016 è stato aggiornato l'elenco delle norme armonizzate della direttiva RED 2014/53/EU che abroga la direttiva 1999/5/CE R&TTE.

La nuova direttiva RED specifica che i fabbricanti debbono assicurare che le apparecchiature radio definite all'articolo 2 siano progettate e costruite secondo i seguenti requisiti essenziali:

1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire:

a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione;

b) un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE.

2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose.

3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai seguenti requisiti essenziali:

a) interagiscono con accessori, in particolare con carica batteria standardizzati;

b) interagiscono con altre apparecchiature radio via rete;

c) possono essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione;

d) non danneggiano la rete o il suo funzionamento, né abusano delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;

e) contengono elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;

f) supportano caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;

g) supportano caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;

h) supportano caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;

i) supportano alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un software nell'apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.

Per le apparecchiature radio è prevista l'apposizione del marchio CE.

Il marchio CE deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta.

Il marchio CE deve essere inoltre apposto in modo visibile e leggibile sull'imballaggio.

L'elenco delle norme armonizzate pubblicato nella comunicazione 2016/C 460/03 sostituisce tutti gli elenchi precedentemente pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

 

CENSET consulenza marchio CE

 

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