Marchio CE: norme armonizzate settembre 2016 direttiva macchine, DPI, RED e imbarcazioni da diporto

Marchio CE: norme armonizzate settembre 2016 direttiva macchine, DPI, RED e imbarcazioni da diporto

Come consuetudine segnaliamo gli aggiornamenti delle norme armonizzate delle direttive che prevedono la marcatura CE.

Questo mese le direttive interessate sono:

  • Direttiva macchine 2006/42/CE Comunicazione  2016/C 332/01
  • Direttiva DPI  89/686/CEE Comunicazione  2016/C 332/02
  • Direttiva RED 2014/53/EU  Comunicazione  2016/C 332/03
  • Direttiva Imbarcazioni da diporto 2013/53/EU Comunicazione  2016/C 332/04

Ognuna di queste direttive prevede l'apposizione del marchio CE.

Per la direttiva macchine possiamo individuare norme di tipo A, B o C.

Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva macchine, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità.

Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine.

L’applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante indicano che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L’applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.

Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine.

I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o B. L’applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della parte 1. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine deriva dall’applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.

I vari elementi del marchio CE apposti sulla macchina devono avere ragionevolmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore ai 5 mm.

La Direttiva DPI  89/686/CEE  invece interessa qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza. Sono esonerati dall'attestato di certificazione «CE» i modelli di DPI di progettazione semplice di cui il progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente l'efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se graduali, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore È vietato apporre sui DPI marchi o iscrizioni atti a creare confusione con il marchio CE.

Della Direttiva RED 2014/53/EU e della marcatura CE dei prodotti contemplati nel suo ambito di applicazione, abbiamo parlato in questo articolo.

La direttiva Imbarcazioni da diporto 2013/53/EU si applica invece a:

a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;

b) moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate;

c) componenti elencati all’allegato II della direttiva se immessi sul mercato dell’Unione separatamente;

d) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati su o in unità da diporto;

e) motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;

f) unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante

L'applicazione delle norme armonizzate da presunzione di conformità per l'apposizione del marchio CE.

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