Marchio CE: dichiarazione UE di conformità direttiva LVD 2014/35/UE

Marchio CE: dichiarazione UE di conformità direttiva LVD 2014/35/UE

La direttiva LVD 2006/95/CE è stata abrogata dalla 2014/35/UE (nuova LVD) a decorrere dal 20 aprile 2016 così come riportato all'articolo 27 della nuova direttiva che, in Italia, ha trovato attuazione con il D.Lgs. 16 maggio 2016 n.86 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n.121 del 25 maggio 2016 supplemento ordinario n.16.

La direttiva LVD (Low Voltage Directive) prevede l'apposizione del marchio CE sul materiale elettrico funzionante tra i 50 e i 1000 Volt in corrente alternata e i 75 e i 1500 Volt in corrente continua ad eccezione di materiali e fenomeni che sono elencati all'allegato II.

I requisiti generali di sicurezza indicati all'allegato I della direttiva 2014/35/UE indicano che:

Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;

il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;

il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Con l'apposizione del marchio CE il fabbricante indica che il materiale elettrico è conforme ai requisiti applicabili e che quindi l'apposizione del marchio CE stesso segue una dichiarazione di conformità UE che fornisce le informazioni previste dalla direttiva e dalle altre disposizioni della normativa di armonizzazione dell’Unione.

La dichiarazione UE di conformità è necessaria all'apposizione del marchio CE, ed è un documento che deve essere redatto secondo le indicazioni fornite all'allegato IV della nuova direttiva LVD 2014/35/UE.

 

ALLEGATO IV Direttiva 2014/35/UE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXXX)*

Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Oggetto della dichiarazione: (identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente se necessario per l’identificazione del materiale elettrico):

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome, funzione) (firma):

* L'assegnazione di un numero alla dichiarazione UE di conformità è opzionale 

Il marchio CE deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta secondo i principi generali di cui all’art. 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Marchio CE

Se la natura del materiale elettrico non consente di apporre il marchio CE sul materiale o sull'etichetta, la marcatura può essere apposta sull'imballaggio e su documenti di accompagnamento.

Il modello di dichiarazione di conformità UE dell'allegato IV della nuova direttiva LVD è scaricabile in formato pdf o doc in fondo all'articolo.

CENSET consulenza e servizi per l'ottenimento del marchio CE

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