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CENSET Dlgs 812008 Aggiornato Ad Aprile 2022

Il D.Lgs 81/2008 si aggiorna ad aprile 2022 con numerose novità:

  • Inserita la lettera circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 09/02/1995 ad oggetto “Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname” citata nella Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010.
  • Inserito l’art. 78, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, riguardante le visite mediche dei lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca.
  • Inserito il Decreto Interministeriale del 20/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l’Allegato VIII.
  • Inserito il Decreto Interministeriale del 27/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati XLIV, XLVI e XLVII.
  • Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”.
  • Inserita circolare del Ministero della Salute del 16/02/2022 ad oggetto: “invio dati dell’art. 40 e allegato 3B”.
  • Inserita la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 ad oggetto “ 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
  • Inserita la Nota INL prot. n. 393 del 01/03/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022”.
  • Corretto un refuso relativo alla Polvere di silice cristallina respirabile dell’Allegato XLIII.
  • Inserita la Nota informativa di sostituzione della ISO 11228-1:2009 con la UNI ISO 11228-1:2022 Ergonomia – Movimentazione Manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto, in vigore dal 24/03/2022 (Allegato XXXIII).
  • Inserita la Nota per evidenziare che il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (in SO n. 36, relativo alla G.U. 19/02/2010, n. 41) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione del D.P.R. 459/96, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3.

Il D.Lgs 81/2008 aggiornato ad aprile 2022 è in download in fondo all'articolo.

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Dvr Fulmini Valutazione Rischio Fulmini

Valutazione rischio fulmini: aggiornati i valori di NG del Comitato Elettrotecnico Italiano

Il valore NG è uno dei dati indispensabili per la valutazione del rischio fulmini (DVR fulmini scariche atmosferiche). 

NG (precedentemente indicato nella CEI 81-3 come Nt) rappresenta il numero medio di fulmini al suolo all'anno per Km² ed è calcolato utilizzando una griglia con celle quadrate con lati di 5 km.

Il Dlgs 81/08 all'art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi è riportato che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

All'articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

  1. e) fulminazione diretta ed indiretta;

Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha recentemente aggiornato i dati di densità ceraunica in Italia (numero medio di fulmini al suolo all’anno per km2 (NG). I valori di NG si basano sui dati rilevati in oltre 10 anni di osservazioni sull’intero territorio italiano nel rispetto della Norma CEI EN IEC 62858 “Densità di fulminazione Reti di localizzazione fulmini (LLS).
I valori di NG aggiornati sono validi dal 31/12/2021 con validità fino al 31/12/2026. Per maggiori informazioni: https://www.ceinorme.it/comunicati-stampa/cei-prodis-nuovo-importante-aggiornamento-per-lapplicazione-dedicata-alla-densita-dei-fulmini-al-suolo/

Per i Datori di Lavoro è fondamentale elaborare la valutazione del rischio fulmini.

EDIZIONE AGGIORNATA Dlgs 81 08 Gennaio 2022

Testo Unico 81/08: edizione aggiornata a Gennaio 2022

E' disponibile l'edizione aggiornata a Gennaio 2022 del Testo Unico 81/08 con numerose novità:

  • Inserita nota e piè pagina all’art. 5, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. n), del DPR 28 marzo 2013, n. 44;
  • Inserita la lettera circolare INL del 11/08/2020 prot. 1753 ad oggetto: Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato;
  • Inserita la circolare INAIL n. 44.2020 del 11.12.2020 sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2;
  • Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 18860 del 04.12.2020, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;
  • Modifiche agli allegati XLVII e XLVIII ad opera dalla legge 18/12/2020, n. 176, convertita, con modificazioni, dal decreto-legge 28/10/2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
  • Inserita la nota INL del 21.12.2020 prot. 11484, sul lavoro intermittente e i profili sanzionatori;
  • Inserita la lettera circolare del 08/01/2021 prot. 4905, riguardante indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori - Integrazione;
  • Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. 1330 del 14/01/2021, sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 del D.lgs. 81/2008;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 - Nono elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO);
  • Inserite le modifiche agli allegati XLII e XLIII introdotte dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 11/02/2021;
  • Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/04/2021, sulle indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata;
  • Aggiornato l’allegato XXXVIII ai sensi del Decreto interministeriale del 18/05/2021, di recepimento della direttiva 2019.1831.UE, che ha definito il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale;
  • Inserita la nota INL del 02/07/2021, prot. n. 4639, ad oggetto: tutela dei lavoratori - stress termico ambientale;
  • Inserita la nota INL del 19/07/2021, prot. n. 5223 ad oggetto: D.M. 25.06.2021 - Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità);
  • Inserita nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale;
  • Inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021);
  • Inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 237 del 04/10/2021);
  • Inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021);
  • Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021 ad oggetto “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
  • Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 15472 del 19/10/2021 ad oggetto “DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di Lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, Lettera a), punto 4 e Lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 - Ventottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 16700 del 08/11/2021 ad oggetto “DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di Lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, Lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
  • Inserita la circolare INL n. 3/2021 del 09/11/2021, avente ad oggetto: D.L. n. 146/2021 - nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 - prime indicazioni;
  • Inserita la circolare INL n. 4/2021 del 09/12/2021, avente ad oggetto: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 -“Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL);
  • Inserite le modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e all’Allegato I, introdotte dal Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021).

 

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Dlgs 81 2008 Febbraio 2022 Aggiornato

Nuovo aggiornamento per il D.Lgs 81/2008 attualmente arrivato all'edizione di febbraio 2022. 

Queste sono le modifiche intervenute nel testo:
  • Corretti alcuni refusi agli artt. 8, 13, comma 4, 14, commi, 1, 7, 9 e 10 e 19;
  • Inserito il Decreto Ministeriale n. 61 del 23/05/2018 di recepimento dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”;
  • Inserita Nota per evidenziare che dal 12 marzo 2021, a conclusione di un periodo di transizione di tre anni dalla pubblicazione, la norma UNI ISO 45001:2018 ha sostituito la BS OHSAS 18001:2007, come unico riferimento per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Inserita Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 27/12/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale;
  • Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”;
  • Inserita la Nota INL prot. n. 109 del 27/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - ulteriori chiarimenti”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 con il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 - Ventinovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11;
  • Inserita la Nota INL prot. n. 151 del 02/02/2022 ad oggetto “richiesta parere su condizioni di revoca del provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008”.

Marcatura Ce Guanti Dpi

La Commissione Sicurezza di UNI si è occupata di recepire, anche in lingua italiana, due importanti norme per la marcatura CE dei DPI.

Si tratta delle norme UNI EN 407:2020 “Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)" e UNI EN ISO 374-4:2020 “Guanti di protezione contro prodotti chimici pericolosi e microorganismi - Parte 4: Determinazione della resistenza alla degradazione per i prodotti chimici".

La UNI EN 407:2020, già disponibile in lingua inglese dal 12 giungo 2020, sostituisce la EN 407:2004 e specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione e degli altri dispositivi di protezione delle mani contro calore e/o fuoco. Essa è applicabile anche ai dispositivi di protezione delle braccia. Essa è utilizzata per tutti i guanti e gli altri dispositivi di protezione delle mani che proteggono le mani o parti di esse contro il calore e/o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso. La norma è applicabile solo congiuntamente alla UNI EN ISO 21420.

La UNI EN ISO 374-4:2020, già in catalogo dal 06 febbraio 2020, recepisce la EN ISO 374-4:2019 e sostituisce l'edizione del 2014.

La norma specifica il metodo di prova per la determinazione della resistenza dei materiali dei guanti di protezione alla degradazione per contatto continuo con prodotti chimici pericolosi.

Entrambe le norme sono disponibili per l'acquisto sul sito UNI.

 

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